F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 5 del 08.07.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare o carico di MARCO SAVINI

Procedimento disciplinare o carico di MARCO SAVINI  - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante  con  compiti  di  segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MARCO SAVINI  è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione agli artt. 19 e 37, commi l e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver tenuto un comportamento nei confronti di un suo calciatore tale Alessandro Steri non confacente al ruolo di tecnico che in occasione  di una  partita - Castiadas/Tortolì - ero entrato in campo ed aveva messo le mani addosso allo stesso calciatore. Per aver poi reiterato anche negli spogliatoi tale atteggiamento minaccioso nei confronti del medesimo tanto da far intervenire dirigenti e altri calciatori al fine di non far degenerare la situazione

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto lo sanzione della squalifica  per mesi tre;

- esaminata  la memoria difensiva del deferito.

Ritenuto che:

Ritenuto che:

- dalle dichiarazioni testimoniali raccolte dalla Procura Federale risulta comprovato che: [a] il deferito ha avuto un alterco con il giocatore Alessandro Steri nel corso di una partita di allenamento durante lo svolgimento della quale l’allenatore è entrato in campo per discutere con il suo giocatore; [b] al termine della stessa partita i due hanno avuto un ulteriore scontro verbale negli spogliatoi particolarmente acceso che non è degenerato in uno scontro fisico solo grazie all’intervento di alcuni giocatori che si sono frapposti tra i due;

- ancorché non risultino comprovate aggressioni fisiche [la "mano sul petto"] o minacce dal contenuto specifico [''ora vedi che cosa ti faccio "] nei confronti del giocatore Steri, il materiale probatorio acquisito ed esaminato porta questo Commissione a ritenere che la condotta del Savini assuma rilievo disciplinare in quanto il deferito, interrompendo la partita ed aggredendo verbalmente Steri in campo e poi negli spogliatoi, ha in ogni caso travalicato i limiti delle facoltà a lui attribuite in qualità di responsabile tecnico , essendo comunque imposto agli allenatori lobbligo di improntare il proprio comportamento a canoni di assoluta correttezza e probità e dimostrarsi esempio di disciplina morale e sportiva di fronte ai calciatori affidati alla loro direzione tecnica [a maggior ragione nel corso di allenamenti che non sono caratterizzati da particolare trance agonistico];

- tale circostanza trova, in particolare, conferma nelle audizioni dellallenatore della ASD Tortolì 1953, Sig. Ibba, che ha dichiarato "di aver visto nel secondo tempo che il mister, dopo aver fermato il gioco entrato in campo, è andato verso un suo giocatore di nome Alessandro Steri, che io conosco personalmente, ed hanno avuto un  diverbio  particolarmente  acceso, soprattutto da parte dell’allenatore che urlavo, mentre  il giocatore  rimaneva  tranquillo, forse per non innescare una reazione più grave, anche perché il mister del Castiadas era entrato nella «distanza personale »"; del calciatore Carrus che ha dichiarato che, mentre si trovavo negli spogliatoi, "sentendo urlare" è "uscito dalla doccia" e si è "frapposto " tra Steri e Savini "dopodiché altre persone lo hanno [il Savini] portato via dagli spogliatoi"; del calciatore Camba che ha riferito di aver visto, sempre all’interno degli spogliatoi, che i suoi "compagni più anziani, visto che i due parlavano animatamente, si sono messi in mezzo tra i due e li hanno separati";

- viceversa   non  risulta  agli  atti  della  Procura  federale  alcun  elemento  che  consenta  di avvalorare  la  diversa  descrizione  dei fatti  offerta  dal  deferito  che anzi  risulta  contraddetto dall’esame del materiale probatorio: si tratta, in particolare, della descrizione delle "ragioni" che avrebbero determinata  la "reazione" di Savini il quale sostiene che il calciatore Steri avrebbe assunto  "un atteggiamento  oltremodo  irriguardoso  e prevaricatorio  nei  confronti  dei  propri compagni di squadra (specie quelli più giovani]. In particolare , senza averne né l’autorità  né l’ autorevolezza e né, tanto meno, la legittimazione, si rivolgeva con toni accusatori ed oltremodo critici all'indirizzo del giovane Lorenzo Camba [...] reo, a suo dire, di non aver correttamente interpretato una certa situazione tattico verificatosi in campo. Ciò  avveniva davanti a tutti, nel corso della gara, ripetutamente e con toni via via sempre più accesi". Tale ricostruzione dei fatti [e lattendibilità del deferito) è decisamente  smentita  dal  diretto "chiamato in causo", ovvero il giovane calciatore Camba che ha dichiarato in sede di audizione che nel corso della partita il suo compagno di squadro Steri gli aveva rivolto soltanto un "consiglio " in relazione  ad unazione di gioco sulla quale hanno "parlato" tra di loro "molto brevemente, mentre il gioco riprendeva normalmente" .

Così come non vi è alcuna dimostrazione circa il preteso atteggiamento "irrispettoso " del calciatore Steri, le asserite "deprecabili frasi offensive ed insulti" ed i "toni ed atteggiamenti minacciosi" che Savini sostiene che questi avrebbe assunto nei suoi confronti: al contrario, la circostanza che il giocatore Steri abbia tenuto, nonostante le azioni di Savini, una condotta "controllata", trovo confermo sia nelle dichiarazioni del Big. Ibba [ "il giocatore rimanevo tranquillo "] sia in quelle del giocatore Carrus ["in tutto questo frangente lo Steri ha continuato a mantenere un comportamento abbastanza tranquillo " ].

P.Q.M.

dichiara il sig. MARCO SAVINI  responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per quarantacinque giorni.

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