F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 5 del 08.07.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare o carico di ROBERTO DE SANCTIS – MARCO BUCCI – EMILIO DI CRISTINZI – LAMBERTO ODDIS – NICOLINO DI TULLIO

Procedimento disciplinare o carico di ROBERTO DE SANCTIS -  MARCO BUCCI – EMILIO DI CRISTINZI – LAMBERTO ODDIS – NICOLINO DI TULLIO   - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante  con  compiti  di  segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ROBERTO DE SANCTIS è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, commo l, del C.G.S., in relazione agli artt. 35 e 37, commi l, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art 17, commi 3 e 4, in riferimento allart. 38, comma l, e 23, comma 2, delle NOIF, ed in relazione al punto 2.1, lettera F e punto 2.2 lettera E, del C.U. n l del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC s.s 2015/17 ;

a) assunto   la  qualifica   di  presidente   della ASD  Football  Venafro   senza   aver   chiesto   la necessaria sospensione dall’albo del Settore Tecnico ed in assenza di qualsiasi tesseramento  con detta  società ;

b) aver  comunque  svolto  attività  tecnica   per  la  suddetta   società  nella  s.s.2015/l7 (Campionato Allievi Regionali Molise) seppur non in costanza di tesseramento con tale società;

c) aver comunque svolto attività tecnica per la suddetto società nella s.s.2015/l7 (Campionato Giovanissimi Regionali Molise) seppur non in costanza di tesseramento con tale società ;

b) aver omesso il pagamento delle quote annuali per ben 5 stagioni sportive;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove.

Ritenuto che:

- i fatti contestati risultano documentalmente  comprovati;

- considerato che il sig. MARCO BUCCI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, commi l e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, commi l, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 38, comma l, e 23, comma 2, delle NOIF. ed in relazione al punto 2.1, lettera F e punto 2.2 lettera E, del C.U. n l del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC s.s. 2016/17 per aver svolto attività tecnica (Campionato giovanissimi Regionali Molise) a favore della società  ASD Pro Calcio Castel di Sangro in assenza di tesseramento con la stessa;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica  per mesi tre.

Ritenuto che:

- i fatti  contestati  risultano  documentalmente  comprovati ;

- considerato che il sig. EMILIO DI CRISTINZI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, comma l e 5, del C.G.S.,  in relazione agli artt. 33 e 37, commi l, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 38, comma l, e 23, commo 2, delle NOIF. ed in relazione al punto 2.1, lettera F e punto 2.2 lettera E, del C.U. n l del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC s.s. 2016/17 per aver svolto attività tecnica (Campionato Allievi Regionali Regionali Molise) a favore della società ASD Boys Roccaravindola in assenza di tesseramento con la stessa ;

- valutate  le argomentazioni  accusatorie  della  Procura  Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;

Ritenuto che:

- i fatti risultano ammessi e confermati dal deferito con riferimento a soli due incontri di inizio stagione;

- considerato che il sig. LAMBERTO ODDIS è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, commo l, del C.G.S., in relazione agli artt. 35 e 37, commi l, del Regolamento del Settore Tecnico , nonché all’art. 17, commi 3 e 4, in riferimento all’art, 38, commo l, e 23, commo 2, delle NOIF, ed in relazione al punto 2.1, lettera F e punto 2.2 lettera E, del C.U. n l del  Settore Giovanile e Scolastico della FIGC stagioni sportive 2016/17:

a) assunto  la qualifica  di presidente  della ASD  Pro Calcio Castel di Sangro  senza aver chiesto la necessaria sospensione dall’albo del Settore Tecnico ed in assenza di qualsiasi tesseramento con detta società;

b) aver  conferito  nelle  stagioni  sportive  2016/17  e  successivo  l’incarico  di  tecnico  al  sig. Antonio di Nenno per la suddetta società nella stagioni sportive 2016/17 (Campionato Allievi Regionali Molise) seppur il medesimo fosse sprovvisto della necessaria abilitazione e/o qualifica  richiesta;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi cinque ;

Ritenuto che:

-  i fatti risultano documentalmente comprovati e confermati dallo stesso deferito;

- considerato che il sig. NICOLINO DI TULLIO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, commi l, del Regolamento del Settore Tecnico , nonché all’art. 38, comma l, e 23, comma 2, delle NOIF, ed in relazione al punto 2.1, lettera F e punto 2.2 lettera E, del C.U. n l del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC s.s. 2016/17 per aver svolto attività tecnica (Campionato Allievi Regionali Molise) a favore della società Polisportiva Kalena l924 in assenza di tesseramento con  la stessa.

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro ;

Ritenuto che:

- i fatti risultano confermati dalle dichiarazioni rese dal deferito dinanzi alla Procura  Federale e nella memoria difensiva, dalle quali, seppure in modo confuso e contraddittorio , emerge che il deferito abbia svolto attività di allenatore anche nei mesi da settembre a dicembre 2015 , in particolare sedendosi in panchina durante le partite ufficiali e dirigendo la squadra , essendo indimostrato e comunque irrilevante il fatto  che  nello  svolgere  tale  attività  seguisse indicazioni "preventivamente decise " dal soggetto all'epoca "regolarmente tesserato con lo ASD Polisportiva Kalena l924, in qualità di tecnico ".

P.Q.M.

dichiaro il sig. ROBERTO DE SANCTIS responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza , gli infligge la sanzione della squalifica  per mesi sei;

dichiaro il sig. MARCO BUCCI responsabile dell'addebito disciplinare che gli  è  stato contestato e, di conseguenza,  gli infligge la sanzione della squalifica  per mesi tre;

dichiaro il sig. EMILIO DI CRISTINZI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza , gli infligge la sanzione della squalifica per un mese;

dichiaro il sig. LAMBERTO ODDIS responsabile delladdebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza , gli infligge la sanzione  della squalifica  per mesi quattro;

dichiaro il sig. NICOLINO DI TULLIO responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza , gli infligge lo sanzione della squalifica  per mesi tre.

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