F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 63 del 09.09.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di JOSEPH RENDA
Procedimento disciplinare a carico di JOSEPH RENDA- Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio , Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. JOSEPH RENDA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'm1. 37, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico , per aver nella s/s 2016/17:
1) proposto, davanti al Collegio Arbitrale della LND, un ricorso nei confronti della ASD Due Mari Tiriolo, sostenendo in modo pervicace e non veridico di aver ricevuto dalla società stessa la somma di € 1.400,00. Somma che, a seguito dell’evolversi istruttorio è risultata essere pari ad € 5.969,50, il tutto con evidente scopo del deferito di garantirsi ingiusti benefici. Incolpazione aggravata perché la richiesta è stata reiterata in sede di audizione innanzi alla Procura Federale;
2) indebitamente trattenuto, senza alcun titolo legittimo, la somma scaturente dalla differenza contabile tra quanto percepito dal deferito da parte della società (€ 5.969,50) e quanto effettivamente dovuto allo stesso in base agli accordi intervenuti (€ 5.570,00);
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove;
- esaminata la memoria difensiva del deferito.
Ritenuto che:
- in via preliminare , devono respingersi le eccezioni di improcedibilità sollevate dal deferito, dal momento che secondo costante giurisprudenza i termini per l’iscrizione nel registro dei procedimenti disciplinari e per la comunicazione del deferimento non sono da considerarsi perentori;
- dalla documentazione acquisita dalla Procura Federale risulta che il deferito ha sicuramente percepito dalla ASD Due Mari Tiriolo, in quanto comprovato dalle quietanze sottoscritte dallo stesso Sig. Renda, l’importo di Euro 2.769,50 a titolo di "compensi per l'attività sportiva di tipo dilettantistico svolta nella stagione agonistica 2016/2017 per le attività organizzate dalla stessa";
- tale espressa imputazione di pagamento, contenuta nelle quietanze sottoscritte dal deferito, contraddice la tesi difensiva secondo cui parte di quegli importi sarebbe da imputarsi all'attività di vigilanza svolta dal Sig. Renda;
- quanto sopra è sufficiente a ritenere provata la responsabilità del deferito in merito al primo capo di incolpazione con cui gli si contesta di aver taciuto al Collegio Arbitrale l'effettivo ammontare delle somme percepite dalla Società di appartenenza; incolpazione questa per la quale sussiste sicuramente la competenza di questa Commissione, trattandosi di condotte rilevanti per l 'ordinamento spm1ivo ed inerenti l’attività di allenatore;
- non risulta invece sufficientemente provato che il Sig. Renda abbia indebitamente percepito e trattenuto somme eccedenti a quanto a lui dovute da parte dalla ASD Due Mari Tiriolo per le attività svolte in favore di quest’ultima
P.Q.M.
dichiara il Sig. JOSEPH RENDA responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato sub l) e, di conseguenza , gli infligge la sanzione per mesi sei.