F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 84 del 04.10.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di GIAMPAOLO TOSONI

Procedimento disciplinare a carico di GIAMPAOLO TOSONI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Scarfone. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GIAMPAOLO TOSONI è stato deferito per rispondere:

A) della violazione di cui all’art. l bis, comma l, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 35, comma l, 37 del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art . 38, comma l, NOIF, all'art 30, comma 2 della Statuto federale e all'art.l5, commi l e 2, del CGS per aver:

A)  svolto un ruolo dirigenziale (diverso dalle sue attribuzioni) a favore della società ASD Pro Eureka il tutto senza la necessaria sospensione dal ruolo di appartenenza;

B) eluso il cd. "vincolo di giustizia" promuovendo una causa avanti al Giudice di Pace di Torino contro il Sig. Fortunato Leonardi, iscritto all’Albo del Settore Tecnico, senza la necessaria autorizzazione federale;

- valutate  le argomentazioni  accusatorie  della Procura  Federale  che ha chiesto  la sanzione  della squalifica per mesi sei e dell'ammenda di euro 500,00;

- esaminate le argomentazioni  difensive del deferito.

Ritenuto che:

- quanto  al  capo  di  imputazione  sub  A),  lo  svolgimento  di funzioni  dirigenziali,  in assenza  di sospensione dall'Albo dei Tecnici, risulta confermato: i) da quanto indicato nell'organigramma pubblicato sul sito internet della Società; ii) da quanto esposto dal medesimo Sig. Tosoni nell'atto di citazione dinanzi al Tribunale di Torino proposto nei confronti del Sig. Leonardi; iii) dalla circostanza che l'incontro tra il Sig. Leonardi e il deferito ha avuto ad oggetto l'eventuale tesseramento per l'ASD Pro Eureka del calciatore Modou Diop;

- quanto al capo di imputazione sub B), la circostanza che il Sig. Leonardi si sia qualificato, ovvero abbia agito, come procuratore sportivo non esimeva il Sig. Tosoni dal verificare diligentemente se tale soggetto - che svolgeva evidentemente attività legate in ambito agonistico - fosse o meno tesserato FIGC prima di intraprendere un'azione giudiziaria nei suoi confronti , non essendo peraltro comprovato in alcun modo che il deferito ignorasse senza sua colpa tale circostanza;

P.Q.M.

dichiara il sig. GIAMPAOLO TOSONI responsabile dell'addebito disciplinare contestato sub A) e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi sei e dell’ammenda di Euro 500,00.

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