F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 84 del 04.10.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di CHRISTIAN AMOROSO

Procedimento disciplinare a carico  di CHRISTIAN AMOROSO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. CHRISTIAN AMOROSO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, comma l, del C.G.S., in relazione all'art. 37, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art 30, comma 2, della Statuto Federale ed in riferimento all'art 15, commi l e 2, del CGS per avere:

a) eluso il c.d. "vincolo di giustizia sportiva", promuovendo  avanti al Tribunale Civile di Pisa un ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti della società U.S. Sestri Levantel919,  attività risultata priva di alcuna autorizzazione federale in deroga al richiamato vincolo;

b) proposto avanti al Collegio Arbitrale della LND due ricorsi nei confronti della società U.S. Sestri Levante 1919 omettendo scientemente di indicare nella narrativa del ricorso circostanze e poste economiche stabilite tra le parti, quali la dazione di due assegni bancari di € 4.000,00 ciascuno ricevuti dalla società, pur nella consapevolezza che si trattasse di un dato non veridico, al fine di ottenere poste ereditarie non dovute;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove ed € 500,00 di ammenda di cui sei mesi e € 500,00 per la violazione del vincolo di giustizia;

- esaminate le argomentazioni difensive del deferito.

Ritenuto che:

- quanto alla pretesa violazione del vincolo di giustizia sportiva, la Commissione ritiene di accogliere

l'eccezione sollevata dal deferito secondo la quale non è necessario richiedere l'autorizzazione al competente Organo federale,  una volta esauriti tutti i gradi di giudizio della giustizia sportiva e quando il ricorso alla autorità giurisdizionale  ordinaria rappresenti  l'unico strumento di tutela del

tesserato per ottenere un titolo esecutivo;

- quanto al secondo capo di incolpazione, sussiste la responsabilità del deferito, giacché risulta provato che lo stesso abbia taciuto davanti al Collegio arbitrale di aver incassato una  somma superiore a quella dichiarata (in particolare, ha omesso di aver ricevuto la cifra complessiva di 6.500 euro e ha affermato di averne invece incassati soltanto mille);

- non può accogliersi la tesi difensiva secondo cui quelle somme sarebbero state percepite ad altro titolo dal momento che non esiste prova di validi accordi che possano giustificarne l’incasso

P.Q.M.

dichiara il sig. CHRISTIAN AMOROSO responsabile dell'addebito disciplinare contestato sub b), e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre.

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