F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 86 del 08.10.2019 – Delibera – (TESTO DELLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM UFF. N. 84 (S.S. 201912020)­ RIUNIONE DEL 4 OTTOBRE 2019) Procedimento disciplinare a carico di RENZO ULIVIERI e GIULIANO RAGONESI

(TESTO DELLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM  UFF. N. 84 (S.S. 201912020)­ RIUNIONE DEL 4 OTTOBRE 2019)

Procedimento disciplinare a carico di RENZO  ULIVIERI  e GIULIANO  RAGONESI-  Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni (Presidente) - Taddei Elmi (Relatore) - Stacca. Durante  con compiti  di  segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il Sig. RENZO ULIVIERI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, commi l e 2, del C.G.S. (art. 4 del vigente C.G.S.) perché in qualità di Presidente dell'AIAC predisponeva il testo di una comunicazione a mezzo mail da inviare a numerosi rappresentanti dell'associazione, tra cui i Presidenti dei gruppi Regionali e Provinciali, avente ad oggetto "Daniele Serappo", nella quale esprimeva giudizi lesivi della dignità e della professionalità del medesimo, nonché forniva a terzi notizie che riguardavano fatti oggetto di un procedimento disciplinare in corso, esprimendo anche giudizi sull'operato della Procura Federale della FIGC. Chiedeva poi al Sig. Giuliano Ragonesi di provvedere all'invio di tale mail e, quest'ultimo in qualità di Segretario Generale dell'AIAC, provvedeva a tale invio dalla propria casella di posta elettronica in data 26.1.2019;

- considerato che il Sig. GIULIANO RAGONESI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, commi l e 2, del C.G.S. (art. 4 del vigente C.G.S.) nonché art. 37 del Regolamento del Settore Tecnico perché inviava in data 26.1.2019, dalla propria casella di posta elettronica, a numerosi rappresentanti dell'associazione, tra cui i Presidenti dei gruppi Regionali e Provinciali, una mail avente ad oggetto "Daniele Serappo" nella quale esprimeva giudizi lesivi della dignità e della professionalità del medesimo, affermando fatti poi non riscontrati, nonché forniva a terzi notizie che riguardavano fatti oggetto di un procedimento disciplinare in corso, esprimendo anche giudizi sull'operato della Procura Federale della FIGC;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha richiesto la sanzione della squalifica di 30 giorni per il Sig. Giuliano Ragonesi e di 60 giorni per il Sig. Renzo Ulivieri;

- esaminate le argomentazioni difensive dei deferiti ed in particolare le memorie del2.9.2019 (Ulivieri) e del 19.9.2019 (Ragonesi) con la relativa documentazione;

- disposta la trattazione e la decisione congiunte dei due deferimenti prot. 1336/914pf18-19 di cui al numero di ruolo 20/2019 (Ragonesi) e prot. n. 2244/135pf19-20 di cui al numero di ruolo 28/2019 (Ulivieri) in considerazione della loro evidente connessione.

Ritenuto che:

- deve anzitutto respingersi l'eccezione preliminare di tardività del deferimento e quindi di decadenza dal potere disciplinare ex art. 32 ter, comma 8, C.G.S. dato che, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza federale condiviso da questa Commissione Disciplinare, il termine indicato dalla suddetta disposizione non è da considerarsi perentorio bensì acceleratori o. Pertanto, all'eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l'ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinata effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio. Né a conclusione diversa conduce l'art. 38, comma 6, C.G.S., richiamato dalla difesa di parte deferita, posto che ragioni di natura sistematica inducono a ritenere che tale disposizione possa trovare applicazione solo in relazione ai termini successivi all'atto di deferimento e dunque con riferimento al procedimento disciplinare stricto sensu e non a quelli indicati dall'art. 32 ter C.G.S., che è inserito nel titolo III (''Organi della giustizia sportiva") laddove invece l'art. 38 è inserito nel titolo  IV (''Norme generali del procedimento");

- deve poi respingersi l'eccezione preliminare di ricusazione degli "Uffici della Procura Federale FIGC", ai sensi dell'art. 2, punto 2, del C.G.S. del Coni e dell'art. 45, punto 7 del C.G.S., giacché secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione l'istituto della ricusazione costituisce "la manifestazione processuale dell'esigenza che il giudice, considerato come persona fisica, sia imparziale (Cass. 2 maggio 2002 n. 6257), sicché non è ammissibile la ricusazione di un collegio astrattamente considerato, dovendo essa essere piuttosto diretta contro ciascuna delle persone fisiche che lo compongono, sul presupposto che per ciascuna di esse, singolarmente considerata, ricorrano i motivi tassativamente indicati dalla legge per tale l'Istituto" (cfr., tra altre, Cass. civ, Sez. l, 22 luglio 2004, n. 13667). Aggiungasi che nella fattispecie (ed anticipando quanto si rileverà infra nel merito) dall'esame dei deferimenti emerge che la Procura Federale non ha contestato l'espressione di affermazioni "lesive" nei propri riguardi, dato che si è limitata a rilevare che la mail del 26.1.2019 reca (peraltro) "giudizi"  ovvero "valutazioni la cui portata viene rimessa al! 'On.le Tribunale Giudicante";

- non si condivide l'eccezione preliminare relativa all'omessa contestazione specifica della violazione dell'art. 5 C.G.S. ("dichiarazioni lesive") e questo sia perché i comportamenti contestati ai deferiti rientrano astrattamente tra le condotte lesive della lealtà, della correttezza e della probità nei rapporti inerenti all'ordinamento sportivo di cui all'art. l bis, commi l e 2, C.G.S. (espressamente richiamato dalla Procura Federale negli atti di deferimento); sia perché è consentito alla Commissione Disciplinare, in forza del principio iura novit curia, individuare la norma applicabile nella fattispecie quando, come in questo caso, l'atto di deferimento descrive in modo specifico i fatti oggetto di contestazione disciplinare (che, nella fattispecie consistono anche nell'espressione di "giudizi lesivi della professionalità e dignità" del Sig. Daniele Serappo e dunque in una condotta agevolmente riconducibile all'art. 5 C.G.S.);

- deve altresì essere respinta l’eccezione preliminare relativa all'illegittimità dell'attività investigativa della Procura Federale su questioni che sarebbero asseritamente regolamentate e giudicate in ambito "endoassociativo" posto che l'esistenza di un organo di "giustizia domestica" interno all'AIAC di per sé non esclude la rilevanza per l'ordinamento federale delle condotte oggetto del presente giudizio disciplinare. Del resto, la scelta di aderire all'AIAC, a sua volta affiliata alla FIGC, obbliga al rispetto delle discipline di entrambe le organizzazioni e, conseguentemente, dei relativi sistemi disciplinari. Non solo, l'infondatezza dell’eccezione deriva anche dalla circostanza che all'epoca dell'invio della mail (26.1.20 19) il Sig. Daniele Serappo era già stato espulso dalla associazione e dunque nella fattispecie si discute della potenziale lesione di diritti appartenenti alla sfera giuridica di un tesserato FIGC e cioè di una questione che assume senz'altro rilievo per l’ordinamento federale;

- venendo al merito, va premesso che la mail del 26.1.2019 (predisposta dal Sig. Ulivieri e condivisa ed inviata dal Sig. Ragonesi) nelle intenzioni dei suoi autori avrebbe avuto la finalità di fare "chiarezza" in ordine all'espulsione dall’AIAC del Sig. Daniele Serappo anche in risposta ad alcune mail che quest'ultimo aveva inviato al direttivo AIAC;

- fatta tale premessa si rileva, con riferimento al capo di incolpazione avente a oggetto la pretesa lesione della reputazione del Sig. Daniele Serappo, la necessità di suddividere il contenuto della mail del26.1.2019  in due parti:

a) la prima parte non presenta contenuto lesivo dal momento che riporta circostanze veritiere relative

alla espulsione del Sig. Serappo dall'AIAC che era stata disposta a seguito della verifica della falsità delle sottoscrizioni apposte sul registro delle presenze  ai seminari di aggiornamento i cui punteggi erano stati utilizzati da Serappo ai fini dell'accesso al corso Uefa A svoltosi a Caverciano dal 14.3.2016 a 18.5.2016, così come accertato con Lodo disciplinare n. l0 dell9.11.2018  del Collegio di Garanzia dell'AIAC (il cui contenuto non può essere oggetto di riesame da parte di questa Commissione  Disciplinare);

b) la seconda parte della mail invece presenta contenuto lesivo nella misura in cui, andando oltre l'oggetto del Lodo disciplinare n. l 0/2018, riferisce circostanze che inducono a ritenere, per il tenore delle espressioni utilizzate (quali "ha autocertificato requisiti e titoli che gli hanno permesso di avere un punteggio complessivo lievitato"; "ci dispiace soprattutto per quel ragazzo che  ha fatto  la domanda di partecipazione al Corso UEFA B di Napoli e che è stato escluso perché qualcuno irregolarmente gli è passato avanti"), che il Sig. Serappo avrebbe falsamente autocertificato requisiti dei quali non era in possesso ai fini della partecipazione al corso Uefa B tenutosi a Napoli nel periodo 8.11.2004 - 11.12.2004.

Si tratta invero di una rappresentazione  dei fatti del tutto personale, indimostrata e sviante che, oltre a  non  essere  oggetto  del  Lodo  disciplinare  n.  10/2018  né  ricompresa  tra  le  ragioni  che  hanno determinata l’espulsione di Serappo dall'AIAC, si pone in contrasto con le valutazioni espresse dalla Commissione incaricata della verifica della documentazione relativa alla partecipazione al corso UefamB (che ha ritenuto evidentemente sussistenti i requisiti dichiarati da Serappo) nonché con quelle della Procura Federale che, a seguito di un esposto, aveva avviato nei confronti di Serappo una indagine volta all' "accertamento in ordine a presunte  anomalie riguardanti l'autocertificazione dei punti per l’entrata in graduatoria e consentire l’abilitazione ad Allenatore di base - UEFA B al corso tenutasi a Napoli dall'8.11 all’11.12.2004" che si è conclusa con un provvedimento di archiviazione (del 4.5.2018).

Il Sig. Ulivieri ed il Sig. Ragonesi avrebbero pertanto dovuto astenersi, anche in considerazione del ruolo istituzionale rivestito,  dall'insinuare dubbi in merito alle ragioni (che, per inciso, questa Commissione Disciplinare ritiene plausibili, in base agli elementi fomiti dalla Procura Federale) che

avevano   portato   il   Serappo   ad   autocertificare   requisiti   e  titoli   ulteriori   in  occasione   della partecipazione  al corso Uefa B di Napoli;

- con riferimento al capo di incolpazione relativo alla pretesa diffusione di fatti oggetto di procedimenti disciplinari in corso, questa Commissione Disciplinare ritiene di escludere la responsabilità dei deferiti dato che la mail del 26.1.2019 riporta:

a) quanto alla prima parte (relativa alla falsità delle firme apposte sul registro delle presenze dei seminari di aggiornamento i cui punteggi sono stati utilizzati da Serappo ai fini dell'accesso al corso Uefa A) circostanze di fatto accertate e riportate nel Lodo disciplinare n. 10/2018 del Collegio di garanzia AIAC;

b) quanto alla seconda parte (relativa alle autocertificazioni  dei requisiti per l'accesso al corso Uefa B) una vicenda che era stata oggetto di un precedente procedimento disciplinare conclusosi con l'archiviazione del4.5.2018, nonché circostanze che appaiono piuttosto essere espressione di opinioni personali degli autori della mail del 26.1.2019 anziché il frutto della conoscenza di un altro "procedimento disciplinare in corso";

- per completezza e per quanto non oggetto di specifico deferimento disciplinare (per le ragioni già sopra esposte) si ritiene invece che la mail del 21.1.2019 non contenga espressioni lesive della reputazione della Procura Federale ma soltanto una  mera considerazione critica del suo operato (espressa peraltro in termini dubitativi: "?") che appare inidonea ad acquisire rilevanza disciplinare;

- in base alle considerazioni che precedono questa Commissione Disciplinare ritiene pertanto che il Sig. Renzo Ulivieri ed il Sig. Giuliano Ragonesi debbano essere ritenuti responsabili e chiamati a rispondere del solo capo di imputazione relativo alla diffusione di giudizi lesivi della reputazione del Sig. Daniele Serappo;

- in considerazione delle circostanze del caso concreto e dell'accoglimento solo parziale del deferimento della Procura Federale, si ritiene adeguata l'applicazione nei confronti dei deferiti della sanzione dell'ammonizione con diffida cui si aggiunge, ai fini della riparazione in forma specifica del pregiudizio causato dal proprio comportamento (non consono al ruolo istituzionale rivestito), l'onere di trasmettere, entro e non oltre il termine di venti (20) giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente decisione, a tutti i soggetti cui è stata indirizzata la mail del26.1.2019, una adeguata nota di rettifica nella quale sia data pubblicità alla decisione assunta da questa Commissione Disciplinare e chiarito che l'espulsione del Sig. Daniele Serappo disposta con il Lodo n. l 0/2018 del Collegio di Garanzia dell'AIAC è motivato esclusivamente sul rilievo della falsità delle sottoscrizioni apposte sul registro delle presenze dei seminari di aggiornamento utili ai fini dell'accesso al corso Uefa A e che le circostanze riportate nella mail del 26.1.2019 relative alla autocertificazione da parte del Sig. Daniele Serappo dei requisiti e titoli necessari alla partecipazione del corso Uefa B di Napoli non hanno riscontro oggettivo e si pongono in contrasto con le valutazioni della Commissione incaricata della verifica di tali autocertificazioni che ha ritenuto sussistente il possesso dei requisiti dichiarati dal Sig. Daniele Serappo, nonché con le valutazioni della Procura Federale che ha concluso le indagini avviate nei confronti di quest'ultimo volte all'"accertamento in ordine a presunte anomalie riguardanti l 'autocertificazione dei punti  per l 'entrata in graduatoria e consentire l'abilitazione ad Allenatore di base- UEFA B al corso tenutasi a Napoli dall'8.11 all'11.12.2004" con un provvedimento di archiviazione. Per l'ipotesi in cui la suddetta nota di rettifica non venisse inviata nel termine sopra indicato (e non recasse i contenuti di cui sopra) la Commissione Disciplinare dispone, quale misura alternativa, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria pari ad Euro 1.500,00 a carico di Renzo Ulivieri e di Euro 1.000,00 a carico di Giuliano Ragonesi.

P.Q.M.

dichiara i sigg. RENZO ULIVIERI e GIULIANO RAGONESI responsabili, nei limiti di cui in motivazione, dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, infligge loro la sanzione della ammonizione con diffida con l’ulteriore sanzione pecuniaria a carico di RENZO ULIVIERI di Euro 1500,00 e a carico di GIULIANO RAGONESI di Euro 1.000,00 la cui corresponsione resta subordinata al mancato invio, entro il termine di 20 giorni dalla pubblicazione  della motivazione della presente decisione, di una adeguata lettera di rettifica, nei limiti di cui in motivazione, da inviare a tutti coloro che risultano in indirizzo nella e-mail del 26.1.2019.

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