F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 138 del 11.11.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di CLAUDIO ANDRIANI

Procedimento disciplinare a carico di CLAUDIO ANDRIANI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. CLAUDIO ANDRIANI è stato deferito per rispondere della violazione  di cui all'art. l bis, comma l  e 5, del previgente  C.G.S., in relazione  all'art. 37, comma  l, e 39 lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, e in relazione all'art. 44 del Regolamento della L.N.D. per aver consentito e comunque non impedito nella stagione 2018/19 la conduzione della prima squadra della società FCD La Querce 2009 al sig. Alessio Di Carlo ( soggetto non abilitato e privo di qualifica);

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

- esaminata la memoria difensiva depositata nell'interesse del deferito in data 12.7.2019;

Ritenuto che:

- la difesa del deferito eccepisce che il Sig. Andriani sarebbe stato assente soltanto in occasione di una partita della prima squadra e che lo stesso deferito non sarebbe stato a conoscenza del nominativo di chi lo aveva sostituito in panchina;

- dalle testimonianze acquisite agli atti di indagine e dalla documentazione  allegata alla denuncia a firma del Presidente AIAC della Regione Toscana da cui ha preso avvio il procedimento che ci occupa risulta tuttavia che: il deferito è stato sostituito durante le partite dal Sig. Di Carlo (soggetto non abilitato e privo di qualifica) in più di un'occasione; Di Carlo ha collaborato con il deferito nella conduzione degli allenamenti settimanali, nel corso di tutto la stagione sportiva;

- inoltre, pur mancando la prova certa del fatto che il Sig. Andriani fosse a conoscenza di chi fosse il soggetto che lo sostituiva in panchina durante le partite (la prova circa la consapevolezza o meno di un soggetto in relazione all'esistenza di un fatto è di per sé difficile, se non impossibile, se affidata al solo interessato e senza la possibilità di acquisire riscontri esterni), tale circostanza non vale ad escludere la responsabilità del deferito che, in quanto allenatore responsabile della prima squadra, aveva l'onere di informarsi circa il nominativo del soggetto che lo sostituiva in panchina e del fatto che egli fosse munito della necessaria abilitazione;

- la mancata prova della consapevolezza del deferito in ordine a tali circostanze può valere ad attenuare l'entità della sanzione, ma non certo ad escluderla del tutto, anche perché risulta comprovato dalle stesse testimonianze, nonché ammesso dal medesimo deferito in sede di udienza, che il Sig. Andriani si avvaleva della collaborazione del Sig. Di Carlo durante gli allenamenti settimanali e dunque appare poco credibile che egli non sapesse che il Di Carlo andava in panchina al suo posto quando lui era assente;

- in aggiunta vale osservare che dai periodici (sia del luglio 2018, quindi d'inizio stagione, sia dell'ottobre 20 18) risulta indicato quale allenatore della squadra il Sig. Di Carlo (cfr. in particolare alcune dichiarazioni del Presidente Nucciarelli mai smentite);

- le eccezioni difensive possono quindi essere accolte solo ai limitati fini della quantificazione della squalifica;

P.Q.M.

dichiara il sig. CLAUDIO ANDRIANI responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre.

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