F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 146 del 21.11.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di MASSIMILIANO CAPOCECERA

Procedimento disciplinare a carico di MASSIMILIANO CAPOCECERA Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti  di  segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico: considerato che il sig. MASSIMILIANO CAPOCECERA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, commi l e 5, del C.G.S previgente , in relazione all’art 37, commi l e 2 nonché art.35 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art 38, comma l, delle NOIF perché nella s.s 2018/19 benchè tesserato per la società ASD Etruscapodimonte ha svolto attività di allenatore a favore della società ASD Viterbo in assenza di tesseramento per quest'ultima società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

i fatti risultano documentalmente comprovati  e confermati dalle numerose audizioni raccolte dalla Procura

P.Q.M.

dichiara il sig. MASSIMILIANO CAPOCECERA responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it