F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 164 del 19.12.2019 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di CARMELO PELLICANO’

Procedimento disciplinare a carico di CARMELO PELLICANO' - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore) Stacca .Durante  con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. CARMELO PELLICANO' è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l del previgente C.G.S., in relazione all’art. 37, comma l, e 39, lettera Ea) del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto funzione di prestanome per il sig. Marco Guerriero, non abilitato alla guida tecnica;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

- Esaminata la memoria difensiva del deferito;

Ritenuto che:

- dalle indagini espletate non risulta sufficientemente comprovata l'attività di prestanome;

- risulta, tuttavia, provato, per stessa ammissione del deferito confermata oggi in udienza, il fatto che il Pellicanò abbia consentito al sig. Guerriero di svolgere attività di allenatore (seppure di supporto) per tutta la stagione sportiva, pur nella consapevolezza che quest'ultimo fosse privo della necessaria  qualifica;

- sebbene in forma attenuata rispetto al capo di incolpazione, ciò costituisce illecito disciplinare ex art. 4, comma l CGS FIGC (già art. l bis, del codice previgente)

P.Q.M.

dichiara il sig. CARMELO PELLICANO' responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi due.

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