F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 184 del 07.01.2020 – Delibera – “Procedimento disciplinare a carico di MASSIMILIANO MICHETTI

"Procedimento disciplinare a carico di MASSIMILIANO  MICHETTI  Collegio  della Commissione Disciplinare composto  da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio  (Relatore).  Durante con  compiti  di  segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MASSIMILIANO MICHETTI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, del previgente C.G.S., in relazione all’art 37, del Regolamento del Settore Tecnico ed al C.U. n. l del 2 luglio 2018 del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC per esser venuto meno ai doveri di custodia, assistenza e vigilanza nei confronti del minore Diego Chiominto affidatogli in qualità di allenatore della squadra categoria Pulcini della ASD Vis Velletri in occasione della partecipazione al  Torneo Internazionale Gubbio Cup 2019;

- valutate  le argomentazioni  accusatorie  della Procura  Federale  che ha chiesto  la sanzione  della squalifica per mesi sei;

- esaminata la memoria difensiva del deferito;

Ritenuto che:

- dalle dichiarazioni  raccolte  dalla Procura Federale e dalla stessa memoria  difensiva  del  deferito risulta che il Sig. Michetti, dopo aver appreso sul pullman dell'assenza del calciatore Chiominto, ha telefonato al Sig. Moscato, dirigente della Società presente nell'albergo, chiedendogli di prendersi cura del ragazzo rimasto nell’hotel;

- il comportamento tenuto dal deferito non appare completamente improntato ai doveri di diligenza che gravano sull'allenatore cui sono affidati i giocatori minori di età in quanto il medesimo nella specie avrebbe diligentemente dovuto: i) organizzare  meglio il raduno dei giocatori, anticipando l'orario di convocazione nella hall dell'albergo rispetto all'orario di partenza del pullman e in ogni caso accertarsi prima ancora di salire sulla navetta della presenza di tutti i giocatori a lui affidati; ii) aspettare l'arrivo del ragazzo chiedendo all'autista del pullman di ritardare  la partenza e/o andando a cercare e chiamare il ragazzo in camera; iii) in ogni caso, accertarsi, dopo aver chiamato il Sig. Moscato, che lo stesso dirigente avesse effettivamente preso sotto la propria custodia il ragazzo;

- il comportamento complessivamente tenuto dal deferito non appare comunque di  particolare gravità dato che: a) lo stesso deferito si è comunque premurato  di telefonare  al Sig. Moscato per affidargli il ragazzo e b) nell'hotel ove era rimasto il  calciatore erano presenti i dirigenti  della Società e i ragazzi delle squadre del 2009 (peraltro pari età del Chiominto, che era aggregato alla squadra 2008 solo per le partite) e del2007 e i relativi allenatori;

P.Q.M.

dichiara  il  sig. MASSIMILIANO  MICHETTI  responsabile  dell'addebito  disciplinare  contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi uno.

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