F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 192 del 23.01.2020 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di FLAVIO FERRARO

Procedimento disciplinare a carico di FLAVIO FERRARO Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi (Relatore), Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. FLAVIO FERRARO è stato deferito per rispondere  della violazione  di cui all’art. l bis,  comma l, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 37, comma l  e 2, nonché art. 38, comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere A) ideato, realizzato ed affisso degli striscioni di dimensioni notevoli tutti raffiguranti l'immagine  del tecnico Mario Pisano con orecchie di asino, con chiaro intento di deriderlo e di offenderlo; B) inviato sempre al suddetto tecnico nonché inoltrato ad altre persone, con messaggeria Whatsapp, una foto nella quale il Pisano aveva una maglia della società Andorra con sopra scritto "non si vince mai" con sotto la rappresentazione di una sega; C) inviato sempre con messaggeria Whatsapp immagine del tecnico con orecchie di asino e con scritta " da Pisasino a Pinocchio !!! Sei un Grande";

- valutate  le argomentazioni  accusatorie  della Procura  Federale  che ha  chiesto  la sanzione  della squalifica per mesi sei;

- esaminata la memoria difensiva nella quale è stata in particolare eccepita la prescrizione.

Ritenuto che:

una  parte  dei  fatti  oggetto  di deferimento  (specificamente  l’affissione  dei  manifesti,  l’invio  di messaggi Whatapp, indicati alle lettere A e B) risalgono alla s/s 2014/15 e pertanto le relative contestazioni si sono prescritte al termine della s/s 2018119, mentre l'iscrizione nel registro dei procedimenti della Procura Federale risale al 22.7.2019 e dunque alla s/s 2019/20;

- viceversa l'addebito consistente nell'invio  di un messaggio  whatsapp  da parte del deferito al sig. Pisano in data 1.6.2016 (di cui alla lettera C) non è coperto da prescrizione e nel merito costituisce una infrazione disciplinare in quanto ha un contenuto lesivo della reputazione dello stesso a prescindere dalla circostanza che sia stato diffuso anche a terzi ;

P.Q.M.

- Dichiara prescritte le contestazioni sub A) e B)

- Dichiara il sig. FLAVIO FERRARO responsabile dell'addebito disciplinare di cui alla lettera C) e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi  uno.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it