F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 194 del 23.01.2020 – Delibera – (TESTO DELLE MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM . UFF. 184 S.S. 2019/2020, RIUNIONE DEL 17 GENNAIO 2020) Procedimento disciplinare a carico di RICCARDO RUSSO

(TESTO DELLE                 MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM . UFF. 184 S.S. 2019/2020,  RIUNIONE  DEL  17  GENNAIO  2020)

 

Procedimento disciplinare a carico di RICCARDO RUSSO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore) Anastasio. Durante con compiti  di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. RICCARDO RUSSO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, del previgente C.G.S., in relazione agli artt. 35, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti confermato ed organizzato la partecipazione della squadra di Kick Off femminile ad un torneo organizzato da una società spagnola a San Javier- Murcia dal 15 al 19 aprile 2019, pur avendo ricevuto un parere contrario espresso dalla Divisione C5-LND e, comunque in assenza della prevista autorizzazione da parte degli Organi Federali competenti;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro;

- esaminata la memoria difensiva del 14.01.2020.

Premesso che:

- il sig. Russo è stato chiamato  a rispondere per il suo comportamento in qualità di presidente della società per  avere confermato ed organizzato la partecipazione della sua squadra ad un torneo internazionale in assenza della prevista autorizzazione della FIGC;

- ai fini di un corretta inquadramento della fattispecie che ci occupa occorre considerare i rilievi contenuti negli atti di indagine e quelli espressi dal deferito nella memoria difensiva del 14.01.2020 e cioè:

a) il Russo si dimette da Presidente in data l0 aprile 2019, momento a partire dal quale il nuovo presidente diventa la sig.ra Malatesta;

b) la squadra parte per il torneo in data 15 aprile 20 19;

c) dalla dichiarazioni rese in sede di interrogatorio dai due tesserati emerge che il primo si sarebbe dimesso perché contrario alla partenza senza la necessaria autorizzazione e che la seconda, nell'acquisito ruolo di nuovo presidente avrebbe deciso di partire ugualmente assumendosene le responsabilità;

d) il Russo prende parte al torneo in qualità di tecnico;

e) secondo la prospettazione della Procura Federale tali dimissioni furono fittizie, o meglio, strumentali perché finalizzate soltanto ad evitare che il russo potesse subire una squalifica.

Ritenuto che:

- ai fini di una adeguata quantificazione della sanzione, occorre attribuire una certa rilevanza alla procedura, attivata nel caso che ci occupa, per il rilascio dell' autorizzazione in comparazione con quella prevista dalla normativa federale;

- al riguardo risulta che la società kick off, dopo aver correttamente proceduto a inoltrare tramite la divisione c5 la richiesta di autorizzazione alla FIGC (in data  4.3.2019),  riceveva  da quest’ultima (il 3.4.2019) il riscontro con il quale veniva negata l'autorizzazione  sulla base di un mancato invio da parte della L.N.D.  di una richiesta accompagnata da parere favorevole;

- avverso tale mancata autorizzazione ed i motivi ad essa sottesi, la società avrebbe potuto azionare gli strumenti giuridici che la normativa federale prevede, ma  non  certo  forzare  il provvedimento  e partecipare ugualmente ad un torneo senza la necessaria autorizzazione;

- il deferito ha infatti ugualmente partecipato al torneo seppur in altra veste pur consapevole del mancato ottenimento della autorizzazione da parte della FIGC;

- il deferito inoltre nella sua qualità di presidente, nella missiva del 18.3.2019 aveva posto un termine entro il quale la Figc avrebbe dovuto riscontrare ed aveva erroneamente ritenuto di dover considerare il mancato  riscontro come un silenzio assenso;

- per quanto sopra evidenziato  e considerato, si ritiene di dover riconoscere la responsabilità del deferito ma in misura notevolmente ridotta rispetto alle richieste formulate dalla procura federale in considerazione del ruolo ricoperto al momento della verificazione della violazione e delle anomalie verificatesi nella procedura di rilascio dell'autorizzazione per come previste dall'art.35 del Regolamento della L.N.D.

P.Q.M.

dichiara  il  sig.  RICCARDO  RUSSO  responsabile  dell'addebito  disciplinare  contestato  e,  di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per giorni venti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it