F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2019/2020 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 232 del 07.02.2020 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di SANDRO DE ANGELIS

Procedimento disciplinare a carico di SANDRO DE ANGELIS - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio (Relatore), Stacca. Durante con  compiti  di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. SANDRO  DE ANGELIS  è stato deferito per rispondere  della violazione di cui all’art. 4, comma l del C.G.S. vigente, con riferimento agli artt. Dell’ art 37 e 39, lett E e lett. Ea, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere nella s/s 2018/19 assunto solo formalmente la conduzione tecnica della squadra ASD Castelnuovo di Farfa 1974, mentre consentiva al sig. Marco Imperatori, durante le gare di campionato, di svolgere effettivamente le funzioni di allenatore. Quest'ultimo, dirigente della società, privo però  della  necessaria  abilitazione  federale  per l’iscrizione nei ruoli del Settore Tecnico, cosa peraltro dal medesimo confermata in audizione nonché risultante dall’anagrafe federale nella quale il sig. Imperatore figura anche in veste di massaggiatore;

- valutate  le argomentazioni  accusatorie  della Procura  Federale  che ha chiesto  la sanzione della squalifica per mesi quattro;

Ritenuto che:

- i fatti sono documentalmente provati e ammessi dal deferito

P.Q.M.

dichiara il sig. SANDRO DE ANGELIS responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi due.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it