F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 41 del 31.07.2020 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di DANILO RUFINI

Procedimento disciplinare a carico di DANILO RUFINI - Collegio  della  Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi , Scarfone. (Relatore) Durante con compiti di segreteria .

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. DANILO  RUFINI- è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma  l del C.G.S vigente , in relazione agli artt, 33 e 37,commi  l del regolamento del

S.T.e dell 'art 38, comma l, delle NOIF perchè nella s/s 2018119 ha svolto le funzioni di allenatore

per la società FCD Termoli Calcio 1920 senza essere tesserato , nonché per l'articolo 94, comma l delle NOIF al punto 14) per aver concordato con la predetta società un accordo economico integrativo superiore a quanto stabilito dalla normativa di riferimento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi 8

- esaminata la memoria difensiva Ritenuto che:

- l'eccezione preliminare sollevata in udienza dalla difesa del deferito di violazione dei termini di cui agli artt. 123 e 125 CGS è infondata in considerazione della sospensione di tutti termini procedimentali dal 9 marzo al 17 maggio 2020 causa COVID 19;

- l'eccezione di "difetto di giurisdizione " sollevata con memoria del 2.6.2020 è infondata in ragione del fatto che il deferito , benché non tesserato per una società, è tuttora iscritto all Albo del S.T.;

- nel merito gli addebiti consistenti nel mancato tesseramento e nella sottoscrizione di un accordo economico eccedente i massimali risultano comprovati documentalmente;

- in particolare l'accordo economico avente espressamente ad oggetto attività di allenatore della prima squadra in cambio della corresponsione di € 16.000,00 risulta sottoscritto dal deferito con firma non disconosciuta e non può avere significato diverso da quello che emerge in modo palese dal suo contenuto letterale;

- l'art 14 del CU n l LND s/s 2019/2020 che prevede che il deposito del tesseramento avvenga "a cura" della società non esonera l'allenatore dal verificare , nel proprio interesse, l'avvenuto deposito dell’accordo anche tenuto conto dell'obbligo di munirsi del tesserino per accedere  al  campo  di gioco ;

-tuttavia può apprezzarsi  ai fini della determinazione della sanzione l'affidamento che l'allenatore ha riposto in relazione all’nadempimento da parte della società della predetta disposizione

P.Q.M.

dichiara il Sig. DANILO  RUFINI  responsabile  dell'addebito  disciplinare  che  gli  è  stato contestato e, di conseguenza , gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro e 15 giorni

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