F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 41 del 31.07.2020 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di ROCCO POSTIGLIONE e DANIELE SERAPPO

Procedimento disciplinare a carico di ROCCO POSTIGLIONE e DANIELE SERAPPO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato  che il  sig. ROCCO  POSTIGLIONE   -  è stato deferito per rispondere  A)  della violazione di cui all’art. 4, comma l del C.G.S vigente, nonchè dell'art. 37, del Regolamento del Settore Tecnico , per aver concesso l'utilizzo delle credenziali di accesso al sistema informatico dell’AIAC, allo stesso rilasciate quale Presidente del gruppo provinciale della stessa associazione, nonché per aver omesso la vigilanza permettendo al sig. Serappo Daniele - senza averne titolo - di effettuare complessivamente n. 1493 accessi al sistema informatico nei periodi dal 24.4.2018 al 26.6.2018 e dal 6.10.2018 al 21.6 .2019 ai fini e a scopi estranei a quelli associativi ; gli accessi

avvenivano in particolare in locali riconducibili al sig Serappo nell'isola d’Ischia;

B) della violazione di cui all'art. 4, comma l del C.G.S vigente , nonchè dell'art. 37, del Regolamento del Settore Tecnico , per aver concesso l'utilizzo delle credenziali di accesso al sistema informatico dell'AIAC, al sig. Serappo nonostante la posizione di quest'ultimo  dapprima  sospeso dall’AIAC dal29.9.2018 e poi espulso dal 11.1.2019e di consentire allo stesso Serappo l’accesso al sistema informatico dell'AIAC - rilasciate al Presidente solo per tale qualità in seno al gruppo provinciale della stessa associazione, nonché per aver omesso la vigilanza permettendo di fatto al sig. Serappo Daniele - senza averne titolo - di effettuare complessivamente n. 1493 accessi al sistema informatico nei periodi dal 24.4.2018 al26.6.2018 e dal 6.10.2018 al21.6.2019 ai fini e a scopi estranei a quelli associativi ; gli accessi avvenivano in particolare in locali riconducibili al sig Serappo nell’isola d'Ischia; così aggirando sostanzialmente le decisioni dell'Organo Disciplinare interno dell’AIAC di sospensione  e di esplulsione che pendevano sul  Daniele Serappo;

- considerato che il sig. DANIELE SERAPPO - è stato deferito per rispondere  A)  della violazione di cui all'art. 4, comma l del C.G.S vigente , nonchè dell'art. 37, del Regolamento del Settore Tecnico , per aver utilizzato - senza averne titolo - le credenziali di accesso al sistema informatico dell'AIAC , fornitegli dal Presidente del gruppo provinciale della stessa associazione, effettuando complessivamente n. 1493 accessi al sistema informatico nei periodi dal 24.4.2018 al 26.6.2018 e dal 6.10.2018 al 21.6.2019 per fini e scopi estranei a quelli associativi; gli accessi avvenivano in particolare in locali riconducibili al sig Serappo nell’isola d'Ischia;

B) della violazione di cui all'art. 4, comma l del C.G.S vigente, nonchè dell’art. 37, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso concesso l'utilizzo delle credenziali di accesso al sistema informatico dell'AIAC , al sig. Serappo nonostante la posizione di quest'ultimo  dapprima sospeso dall'AIAC dal 29.9.2018 e poi espulso dal 11.1.2019, effettuato un notevole numero di accessi informatici tramite le credenziali fornitegli dal Presidente solo per tale qualità in seno al gruppo provinciale della stessa associazione;

il sig. Serappo Daniele - in particolare - utilizzando tali credenziali nei periodi suddetti effettuava complessivamente n. 1493 accessi al sistema informatico nei periodi dal 24.4.2018 al 26.6.2018 e dal 6.10.2018 al 21.6.2019 ai fini e a scopi estranei a quelli associativi; tali accessi avvenivano in particolare in locali riconducibili al sig Serappo stesso nello svolgimento della sua attività imprenditoriale nell'isola d'Ischia; così aggirando sostanzialmente le decisioni dell'Organo Disciplinare interno dell'AIAC di sospensione e di esplulsione che pendevano sul Daniele Serappo, con il concorso necessario del Sig. Rocco Postiglione ;

- valutate  le argomentazioni  accusatorie  della Procura  Federale  che ha  chiesto  la sanzione  della

squalifica per mesi sei per ciascun deferito;

Ritenuto che:

l) In via preliminare i difensori dei deferiti eccepiscono anzitutto la decadenza dell'esercizio dell'azione disciplinare ai sensi dell'art . 85, in relazione all'art. 44 comma 6, del CGS FIGC e all'art. 45 lett. f) CGS FIGC

L'eccezione è priva di fondamento. Il richiamo al combinato disposto dell'art. 45 lett. f) e dell'art. 85 CGS (che si riferisce in modo specifico al solo Tribunale Federale Nazionale) conferma semmai, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa dei deferiti, il carattere di specialità di questa Commissione, i cui procedimenti sono regolamentati da normativa speciale e in particolare dall’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico, espressamente richiamato nell'atto di deferimento, che, ignorato dalla difesa dei deferiti, fissa in 7 giorni decorrenti dal ricevimento del deferimento il termine per presentare memorie difensive e chiedere di essere sentiti dalla Commissione; con conseguente inapplicabilità dei termini di cui all'art. 85 CGS;

2) Sempre in via preliminare le difese dei deferiti eccepiscono l'intervenuta estinzione del giudizio disciplinare ai sensi dell'art. 11O commi l , 4 e 6 CGS FIGC ritenendo decorso dal 23 gennaio 2020 il termine di 90 giorni e questo anche a voler considerare la sospensione dei termini intervenuta a causa dell'emergenza  Covid-19 per il periodo 9 marzo- 17 maggio 2020.

Anche questa eccezione è priva di fondamento .

Al  riguardo  è  da  richiamare  anzitutto  il  C.U.  del  Presidente  di  questa  Commissione  del 17.7.2020 n. 23, anche a formare parte integrante della presente motivazione , che esplicita le ragioni oggettive dell'impossibilità per questa Commissione di operare e riunirsi . Ragioni  che i legali dei deferiti non hanno contestato nelle proprie memorie difensive né oggi in udienza nell'espletamento del pieno diritto di difesa che questa Commissione ha ritenuto di dover concedere stante la straordinarietà del periodo a malgrado la violazione da parte dei deferiti dei termini di cui all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico.

Aggiungasi  che dalle rilevate  ragioni  di  impossibilità  oggettiva  di  funzionamento  di questa Commissione è derivata l'impossibilità soggettiva di ciascuno dei suoi componenti ai sensi dell’art. 38, comma 4, lett. d), CGS CONI, che è venuta meno in data 24.7.2020 con la pubblicazione del CU n. 30 del Presidente di questa Commissione, con cui è stata fissata l'odierna udienza a seguito della messa a disposizione, in via eccezionale , di una stanza all'interno della Fondazione del Museo del Calcio di Coverciano , non essendo stati a tutt'oggi messi a disposizione dei componenti della Commissione Disciplinare né i locali di sua sede all'interno del Centro Tecnico né sistemi di videoconferenza o altri analoghi sistemi per lo svolgimento di udienze da remoto .

3) Nel merito , con riferimento alla posizione di Rocco Postiglione , risulta che il deferito ha consentito al Sig. Daniele Serappo, in un periodo nel quale quest'ultimo era stato prima sospeso e poi espulso dall'AIAC, laccesso all'area riservata del portale informatico AIAC mediante l'utilizzo delle proprie credenziali.

Detto  comportamento  del  deferito  Rocco  Postiglione , ancorché , come  ammesso  anche  dalla Procura Federale nella relazione istruttoria, non sia vigente alcun regolamento che ponga un divieto espresso e sanzionato di consentire ad altri l'utilizzo della propria  password , risulta  comunque tenuto in violazione dei minimi obblighi deontologici , dai quali si può ricavare un dovere di fare utilizzo in via personale delle proprie credenziali di accesso e solo per l'espletamento delle proprie mansioni e funzioni strettamente correlate ai doveri di ufficio.

Le stesse condiderazioni, mutatis mutandis, valgono anche nei confronti del Sig. Daniele Serappo, che risulta aver utilizzato le suddette credenziali di accesso del Sig. Postiglione anche in autonomia e, come detto, in un periodo nel quale risultava prima sospeso e poi espulso dall'AIAC .

Ritenuta peraltro la tenuità dei comportamenti censurabili tenuti dai due deferiti nei termini sopra espressi e in considerazione della già rilevata mancanza di una qualsiasi norma regolamentare AIAC che disciplini le modalità di utilizzo delle credenziali e di accesso al sito AIAC,

P.Q.M.

dichiara  il  SigROCCO  POSTIGLIONE  responsabile  dell'addebito   disciplinare   che  gli   è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per 15 giorni e il Sig. DANIELE SERAPPO responsabile dell’addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza , gli infligge la sanzione della squalifica per  15 giorni

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