F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 75 del 04.07.2020 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI MUREDDU
Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI MUREDDU - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone , Anastasio. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. GIOVANNI MUREDDU è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma l del C.G.S vigente , in relazione all'art. 33, comma l , e 40 commi l e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto di fatto nella s/s 2019/20, l'attività di tecnico responsabile del settore giovanile della società SSD Arzachena Academy e quella di allenatore della squadra esordienti della società ASD Polisportiva Civitas Tempio , senza essere tesserato per nessuna di tali società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei complessivi; di cui quattro per il primo capo di incolpazione e due per il Ritenuto che:
- la memoria difensiva del 31.8.2020 non può essere esaminata in quanto pervenuta oltre il termine di sette giorni dal deferimento stabilito dall’art 38 del Regolamento del Settore Tecnico;
- le eccezioni formulate in udienza da parte del deferito sono in ogni caso infondate in quanto l) la denuncia pervenuta alla Procura Federale non può considerarsi anonima in quanto proveniente da soggetti ben identificati (Direttore Generale AIAC; Presidente del gruppo Regionale Sardegna dell’AIAC);
2) il termine di 30 giorni previsto dall’art 125, comma due, del CGS decorre non dalla ricezione dell’avviso delle conclusioni indagini bensì dalla scadenza del termine per la presentazione delle memoria all'art 123 comma l del CGS;
3) l’avviso di conclusioni indagini e l’atto di deferimento contengono elementi sufficienti ad identificare e circostanziare il periodo e il luogo degli addebiti disciplinari ;
- nel merito in relazione al capo di incolpazione relativo alla doppia attività si ritiene non raggiunta la prova della partecipazione del deferito al torneo autunnale esordienti in qualità di allenatore della società Tempio Civitas, anche risultando tra l'altro inattendibili le dichiarazioni del sig Caccia che si pongono in contraddizione con le distinte di gara da quest'ultimo compilate e sottoscritte ;
- in riferimento al secondo capo di incolpazione occorre rilevare che la circostanza che la società non abbia trasmesso la richiesta di tesseramento sottoscritta da parte del deferito non vale ad escludere la responsabilità disciplinare, risultando comprovato che egli ha svolto l'attività di tecnico in assenza di tesseramento ;
- deve darsi rilievo ai fini della quantificazione della sanzione alla buona fede e al comportamento collaborativo tenuto dal deferito davanti alla Commissione;
- pertanto a fronte della richiesta di sanzione di mesi due si ritiene congrua l'irrogazione di una sanzione di 20 giorni;
P.Q.M.
Proscioglie il sig. GIOVANNI MUREDDU con riferimento al primo capo di deferimento; dichiara il sig GIOVANNI MUREDDU responsabile dell'addebito disciplinare di cui al secondo capo di deferimento e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per giorni 20.