F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 139 del 23.10.2020 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di FABRIZIO FERRETTI
Procedimento disciplinare a carico di FABRIZIO FERRETTI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da, Taddei Elmi, Anastasio (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico :
- considerato che il sig. FABRIZIO FERRETTI - è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma l , ed art. 28, commi l e 3, del C.G.S vigente , in relazione all'art 37, commi l e 2, Regolamento del S.T. perché in occasione della partita Futsal Lazio Academy Nord Ovest Calcio a cinque - benchè non facente parte di alcuna delle compagini sportive
- proferiva a ridosso della recinzione del campo frasi discriminatorie, offensive e lesive della reputazione all'indirizzo del direttore di gara sig.ra Federica Pellegrini;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi otto;
- esaminate le difese del deferito;
Ritenuto che:
- l 'art. 61, comma l , C.G.S. conferisce ai referti dei direttori di gara valore di prova privilegiata fino a querela di falso;
- nel caso di specie, il referto arbitrale redatto in data 6.12.2019 dalla Sig.ra Pellegrini dà atto, in forma analitica e diffusa , che a pronunciare le frase ingiuriose incriminate è stato proprio il Sig. Ferretti, dalla medesima conosciuto personalmente avendo arbitrato in precedenza una gara nella quale lo stesso ha svolto le funzioni di allenatore;
- il contenuto di tale referto risulta confermato e non contraddetto dalla puntualizzazione resa dalla Sig.ra Pellegrini su richiesta del Giudice sportivo in data 11.12.2019;
- la circostanza che il Sig. Ferretti si sia (ovvero sia stato) presentato come Presidente della Futsal Lazio Academy è verosimile , avendo in passato ricoperto tale incarico ed essendo il marito dell’attuale Presidente della società; ciò che rende altresì verosimile l'interesse del Sig. Ferretti verso la società e la sua presenza in occasione dell'incontro del 6.12.2019 arbitrato dalla Sig.ra Pellegrini.
Rilevato che:
- la Corte Federale d'Appello con decisione n. 185/2019-2020 , resa in relazione al deferimento per responsabilità oggettiva della A.S .D. Real Ciampino (società per la quale è tesserato Ferretti) in merito ai medesimi fatti, ha confermato "la riferibilità della condotta illecita al tesserato " e "l'incontestabilità dei fatti", dando atto che il Tribunale Federale Territoriale del Lazio , chiamato a pronunciarsi in primo grado, non ha avuto "alcun dubbio sulla condotta illecita posta in essere dal Ferretti , giacché , alla luce della documentazione in atti, il comportamento illegittimo addebitato al Ferretti era ampiamente provato ";
- a fronte di tali elementi la Commissione ritiene irrilevanti le prove testimoniali richieste dal deferito (nella memoria del 14 luglio 2020) e ciò anche in considerazione del fatto che tre dei testi da esso indicati hanno già rilasciato le proprie dichiarazioni testimoniali scritte, allegate alla memoria del deferito del 9 giugno 2020, e che questa Commissione condivide le valutazioni di inattendibilità già espresse dalla Procura Federale nell'atto di deferimento.
P.Q.M.
dichiara il sig. FABRIZIO FERRETTI responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza , gli infligge la sanzione della squalifica per mesi cinque.