F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 218 del 12.02.2021 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di DANIELE SERAPPO
Procedimento disciplinare a carico di DANIELE SERAPPO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone (Relatore), Anastasio. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. DANIELE SERAPPO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 4, comma l , del C.G.S vigente , e dell'art. 38 commi l e 2 del Regolamento del Settore Tecnico per aver sottoscritto una missiva inviata a mezzo mail, in modo da attribuirsene la paternità, datata 13.12.2018 ed inviato alla segreteria della Associazione Italiana Allenatori Calcio (A.I.A.C.), per argomentare circa la proposta di espulsione di sé stesso dall’A.I.A.C.
Altresì , la mail conteneva espressioni e frasi altamente lesive dell'onore , del prestigio e del decoro propri della suddetta Associazione , intesa come istituzione federale in quanto "Componente Tecnica" ex art. 11 Statuto FIGC, di taluni dei suoi associati e, in particolare, del Presidente dell'associazione Prof. Renzo Ulivieri.
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi due;
- valutate le tesi difensive contenute nella memoria dell’8 febbraio 2021;
Ritenuto che:
- in relazione alle questioni preliminari sollevate dalla difesa del deferito in merito alla pretesa violazione dei termini di cui agli articoli 85 e 44 del C.G.S. si ritiene che le predette eccezioni siano prive di pregio.
In primo luogo- e si tratta di profilo da ritenersi assorbente- rileva la consolidata giurisprudenza di questa Commissione secondo cui il combinato disposto dell'art. 44 e dell'art. 85 CGS (che si riferiscono in modo specifico al solo Tribunale Federale Nazionale) conferma semmai, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa del deferito, il carattere di specialità di questa Commissione, i cui procedimenti sono regolamentati da normativa, appunto, speciale ed in particolare dall'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico.
In secondo luogo - e sotto un profilo di ordine più generale - rileva l'interpretazione
giurisprudenziale delle Sezioni Unite della C.F.A., contenuta nella decisione n. 23 del 28.9.2020, a cui questa Commissione ha già ritenuto di dover aderire, secondo cui la natura perentoria di tutti i termini previsti dal CGS ex art. 44 co. 6 per come riformato, non si riferisce a quei termini endoprocedimentali la cui violazione non comporti una dilatazione del termine finale del procedimento al cui interno esso si colloca, in quanto deve comunque tenersi conto del più ampio interesse che si vuole perseguire con la fissazione del singolo termine; e nella specie il termine a cui la difesa si riferisce e che assume essere stato violato attiene al procedimento dibattimentale che si avvia con la notifica dell'atto di deferimento e dunque si inserisce all'interno di una fase che può avere una durata massima di 90 giorni: termine questo, perentorio a salvaguardia del diritto del deferito alla celerità del procedimento , che nella fattispecie è stato rispettato.
Coglie invece nel segno la seconda eccezione del deferito.
Il procedimento disciplinare che ci occupa ha avuto avvio da una denuncia pervenuta alla Procura Federale in data 19.10.2020 nella quale si fa riferimento ad uno scritto a firma del deferito datato 13.12.2018.
Dalla documentazione acquisita risulta che il medesimo scritto era stato fatto oggetto di una denuncia del 27.12.2019 cui aveva fatto seguito l'apertura da parte della Procura Federale di indagini che si sono concluse con l'adozione di un provvedimento di archiviazione nel maggio 2020. La stessa Procura Federale, nel corso dell'odierna udienza ha confermato tale circostanza ed ha chiarito che, seppur lo scritto fosse pervenuto nella sua interezza, ha ritenuto all'epoca di dover prendere in considerazione soltanto i passaggi di esso riguardanti la posizione del soggetto che con la propria denuncia aveva dato avvio al procedimento conclusosi con l'archiviazione.
Dall'esame della situazione di fatto appena descritta, delle difese del deferito, delle repliche del rappresentante della Procura Federale in udienza, si ritiene che il nuovo procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Serappo a seguito della successiva denuncia del 19.l0.2020, sulla base del medesimo scritto del2018, non poteva essere avviato:
- sia perché ai sensi dell'art. 122, comma 4, CGS "dopo il provvedimento di archiviazione, la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti di cui il Procuratore federale non era a conoscenza [...]", mentre nella specie
tale situazione non risulta verificarsi giacché il nuovo procedimento si basa sul medesimo scritto del 13.12.2018 già conosciuto ed acquisito nella sua interezza dalla Procura Federale nell'ambito del procedimento conclusosi con l'archiviazione nel maggio 2020; archiviazione che peraltro è motivata espressamente in ragione del fatto che non emergevano "condotte di rilevanza disciplinare poste in essere da soggetti tesserati per la F.I.G.C.";
- sia in forza dell'art. 118, nonché dell'art.ll9 CGS i cui commi l e 3 stabiliscono, rispettivamente, che "Il Procuratore federale svolge tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari delle quali abbia notizia" e "La notizia dell'illecito è iscritta nel registro di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla sua ricezione da parte del Procuratore federale o da quando lo stesso Procuratore la ha acquisita di propria iniziativa".
Ed al riguardo non è ammissibile che denunce, elementi probatori, documentali o testimoniali siano valutati dalla Procura Federale solo "parzialmente" ed in tempi diversi (e distanti anche anni) per dare avvio ad una pluralità di procedimenti disciplinari nei confronti del medesimo soggetto.
Il Procuratore Federale deve infatti svolgere immediatamente tutte le indagini in relazione all'accertamento di violazioni di norme sportive delle quali abbia notizia ed è tenuto a procedere alla relativa iscrizione nell'apposito registro entro 30 giorni dall'acquisizione delle notizie rilevanti o potenzialmente rilevanti dal punto di vista disciplinare, senza che successive denunce - attinenti agli stessi fatti- ne possano consentire una "rimessione in termini".
Pertanto anche a voler prescindere dall'art. 122, comma 4, CGS, che comunque questa Commissione ritiene pienamente applicabile nella specie, rimarrebbe il dato oggettivo ed incontestabile - in quanto documentato - dell'avvenuta violazione dei termini di cui al richiamato art. 119, comma 3, nonché del comma 4 del medesimo articolo secondo il quale la durata delle indagini non può comunque superare 60 giorni dall'iscrizione nel registro, e più in generale dei termini della fase procedimentale che complessivamente (salvo motivate proroghe) può avere una durata massima di 155 giorni (30 giorni per l'iscrizione nel registro, 60 per le indagini, 20 per l'avviso di conclusione indagini , 15 per la memoria difensiva e 30 per il deferimento);
- nella specie, tenuto conto della data di effettiva acquisizione e conoscenza dello scritto contestato da parte della Procura , avutasi a seguito dell'acquisizione della prima denuncia del 27.12.2019, non può dirsi che il procedimento istruttorio della Procura abbia neppure nel suo complesso rispettato i termini previsti come perentori dal Codice che rispondono anche a esigenze di tutela del diritto di difesa dell'incolpato, di buon andamento dell'azione federale e di effettività, tempestività e congruità della risposta disciplinare (per le ragioni già esposte dalla Commissione nel C.U. n. 206 del 25.1.2021);
- quanto sopra è assorbente ed esime la Commissione dall’esaminare ulteriori eccezioni ed il merito del deferimento .
P.Q.M.
dichiara inammissibile il deferimento.