F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 256 del 12.03.2021 – Delibera – (TESTO DELLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE RELATIVA AL COMUNICATO UFFICIALE N. 248 – RIUNIONE DE L 5.3.21) Procedimento disciplinare a carico del sig. MATTEO GASSANI

(TESTO DELLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE RELATIVA AL COMUNICATO UFFICIALE N. 248 - RIUNIONE DE L 5.3.21)

Procedimento disciplinare a carico del sig. MATTEO GASSANI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MATTEO GASSANI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, del C.G.S vigente, dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dell’art. 23, comma 2, delle NOIF nonché dell’art. 32, comma 2, del C.G.S per aver tenuto in due occasioni un comportamento minaccioso, offensivo e scurrile nei confronti dei calciatori Cela Alessandro e La Rosa Stefano pretendendo dagli stessi somme di denaro per potersi trasferire, nella finestra di mercato s/s 2019/20, in un’altra società, con l’alternativa che in caso di mancato accordo sarebbero rimasti fermi per tutta la stagione sportiva. Successivamente il calciatore Cela Alessandro dovette rinunciare a due mensilità dei rimborsi pattuiti pari ad € 1.600,00, rilasciando liberatoria che non aveva nulla a che pretendere dalla società US Massese 1919 srl per la s/s 2019/20;

- esaminati tutti gli atti del procedimento;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto per il deferito la sanzione della squalifica di mesi quindici;

Rilevato che:

- pur ribadendosi il carattere di specialità di questa Commissione, i cui procedimenti sono disciplinati da disposizioni, appunto, speciali ed in particolare dall’art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico che impone al deferito di presentare le “proprie controdeduzioni” entro il “termine di sette giorni dalla ricezione della contestazione” si ritiene, in un’ottica di favore maggior tutela del diritto di difesa, di acquisire ed esaminare la memoria del deferito del 25.2.2021 i cui contenuti, che non introducono eccezioni da sollevarsi a pena di decadenza entro il suddetto termine, sono stati peraltro integralmente ripetuti in sede di discussione orale all’udienza del 5.3.2021, da parte del difensore del Sig. Gassani;

- si ritengono infondate le eccezioni sollevate dalla difesa del deferito in merito alla pretesa inammissibilità e/o inutilizzabilità (per violazione degli artt. 615 bis e 614 c.p.) delle registrazioni audio dell’8.11.2019 e del 2.12.2019 acquisite dalla Procura Federale (si osserva per completezza che le suddette date risultano indicate, per mero e ben riconoscibile errore materiale, e solo in calce all’atto di deferimento, come “08.11.2020” e “02.12.2020”);

- al riguardo occorre infatti considerare che i criteri di formazione, utilizzazione e valutazione delle prove applicabili nel giudizio penale non possono essere tout court utilizzati nel processo disciplinare sportivo, stante l’autonomia degli organi di giustizia sportiva e del relativo strumento processuale rispetto agli organi giurisdizionali penali;

- tali principi si traggono anche dall’attuale formulazione del Codice di Giustizia Sportiva ed in particolare dall’art. 2 il quale stabilisce che “per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI” e che “fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria”; dall’art. 57, comma 1, che prevede che gli organi di giustizia sportiva possono “liberamente valutare” le prove fornite dalle parti con ciò attribuendosi al Giudice piena liberta di indagare la verità dei fatti, senza alcun limite imposto dall’ordinamento; dall’art. 57, comma 2, secondo cui “gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere” e dunque hanno facoltà di ammettere “i mezzi di prova […] che siano stati acquisiti illecitamente o che violino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali”;

- cosicché il ricorso alle fattispecie e/o categorie di qualificazione del codice penale effettuato dalla difesa del Sig. Gassani, non appare rilevante, sia per le ragioni sopra esplicitate in ordine alla normativa applicabile nel giudizio sportivo, ma altresì perché i file audio e/o registrazioni foniche acquisite dalla Procura Federale e di cui sono riportati gli “stralci” significativi nell’atto di deferimento rientrano nel novero delle prove atipiche valutabili nell’ambito del processo sportivo, in base al prudente apprezzamento del Giudice e all’ampia discrezionalità di cui dispone, e che nel caso di specie tale apprezzamento si concretizza non tanto nel valutarne il contenuto (che è inequivoco ai fini della configurabilità dell’illecito disciplinare) bensì nel qualificare l’audio come riconducibile alla persona del deferito ed utilizzabile ai fini delle valutazioni che questa Commissione è chiamata ad esprimere;

- ciò esposto, questa Commissione ritiene che sussistano sufficienti elementi per non dubitare della riconducibilità degli audio in questione al Sig. Gassani: in primo luogo perché, al contrario di quanto sostenuto dal deferito (che in memoria ha affermato che “i dirigenti della Massese hanno escluso che la voce in entrambi [i file audio] sia riconducibile al tecnico”), la “paternità” della voce è stata confermata dal Presidente della U.S. Massese 1919 (Sig. Giovanni Nepori) che, nel corso dell’audizione disposta nei suoi confronti in fase di indagine, dopo aver ascoltato “il file audio datato 02.12.2019 e relativo alla registrazione effettuata dal calciatore Stefano La Rosa dell’incontro tenutosi nella sede della US Massese alla data, appunto, del 2.12.2019, tra i tesserati calciatori La Rosa e Alessandro Cela, accompagnati da un amico comune, e membri dello staff di detta società sportiva”, a precisa domanda del rappresentante della Procura Federale (“ha riconosciuto taluno delle persone presenti dall’ascolto delle voci?”), ha risposto senza esitare “si ho riconosciuto il mister Matteo Gassani ed il direttore Pantera Dario oltre che il calciatore La Rosa Stefano”; in secondo luogo perché il contenuto delle predette 3 registrazioni e le circostanze che ne sono oggetto risultano confermati, in termini coerenti e concordanti, dalle dichiarazioni testimoniali rese davanti alla Procura Federale dai giocatori Cela e La Rosa che già di per sé - ed in via autonoma - appaiono sufficienti a fornire elementi di prova dei fatti come rappresentati nel deferimento e la loro ascrivibilità al Sig. Gassani;

- per le stesse ragioni non si ritiene di poter accogliere la richiesta di verifica e/o consulenza tecnica sulle registrazioni audio avanzata dal deferito ai sensi dell’art. 58 C.G.S. (ammesso e non concesso che la suddetta disposizione possa trovare applicazione anche alle “registrazioni foniche” e non solo ai mezzi “audiovisivi” ivi espressamente indicati quali le “riprese televisive” e/o i “filmati”) dato che tali strumenti di accertamento tecnico non appaiono necessari in considerazione (ma, come detto, non solo) dell’identificazione del deferito (quale soggetto interlocutore nella registrazione audio del 2.12.2019) effettuata dal Presidente della U.S. Massese 1919 (che ben avrebbe potuto negarla, in considerazione dei riflessi negativi che si sarebbero determinati sulle proprie responsabilità connesse all’operato dell’allenatore; così che, a maggior ragione, non vi è motivo di dubitare della spontaneità ed attendibilità di tale identificazione);

- il comportamento del Sig. Gassani, come provato sulla base degli atti d’indagine della Procura Federale, appare certamente riprovevole e connotato da particolare gravità sia per i toni minacciosi, offensivi, scurrili e ricattatori utilizzati nei confronti dei propri giocatori, sia per il contenuto illecito delle richieste ad essi rivolte (il pagamento di somme di denaro per potersi svincolare e trasferire nella finestra di mercato invernale, senza di che i giocatori sarebbero rimasti “fermi” fino al termine della stagione e sostanzialmente messi “fuori squadra”) e questo anche a prescindere dall’avvenuto versamento della somma richiesta per il loro svincolo e dal suo esatto ammontare, dal momento che la responsabilità del deferito si perfeziona già nel momento in cui egli ha rivolto le suddette richieste ai propri giocatori con i toni e con le modalità sopra descritte;

- tale comportamento assume una rilevanza plurioffensiva giacché integra contestualmente la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva); dell'art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico (secondo il quale i tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali); dell’art. 23, comma 2, NOIF (secondo cui tecnici sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nel Regolamento del Settore Tecnico e di tutte le altre norme federali ) e dell’art. 32 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva (in forza del quale le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe). Violazioni queste, contestate nell’atto di deferimento, alle quali si sarebbe oltretutto ben potuta aggiungere anche quella dell’art. 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico in forza del quale l’allenatore ha il “divieto di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori” che anch’essa emerge dagli atti d’indagine (non solo perché il Sig. Gassani, nel chiedere il pagamento di somme di denaro per lo svincolo dei giocatori, ha dimostrato di occuparsi del trasferimento dei calciatori, ma anche perché il medesimo ha espressamente affermato che “a dicembre io ho preso già, dalla cintola in su cinque sei giocatori di serie D, devo solo vedere […] se prendere anche un difensore centrale […]);

- la gravità del comportamento tenuto dal Sig. Gassani lo rende meritevole dell’applicazione della sanzione della sospensione nella misura massima richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

dichiara il sig. MATTEO GASSANI responsabile dell’addebito disciplinare contestatogli irrogandogli la sanzione della squalifica per mesi quindici.

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