F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 302 del 09.04.2021 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di MICHELE ARDITO

Procedimento disciplinare a carico di MICHELE ARDITO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Scarfone, Anastasio (Relatore), Stacca. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MICHELE ARDITO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione all’art 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e in relazione all’art. 94 quinquies, comma 9 delle NOIF, per aver sottoscritto in data 18.8.2019 con la società Florentia San Gimignano, per la conduzione tecnica della prima squadra di Calcio 4 Femminile della serie A, ulteriormente all’accordo di € 30.658,00, rientrante proprio nel suddetto articolo delle NOIF, un accordo economico per i diritti d’immagine, a fronte di un corrispettivo lordo di € 10.000,00, mai depositato presso la Divisione Calcio Femminile;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per un anno; lette ed esaminate le memorie difensive;

Ritenuto che:

- ai sensi dell’art. 94 quinquies, comma 2, NOIF “i Responsabili Tecnici delle prime squadre, tesserati per società che disputano i Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B della Divisione Calcio Femminile devono […] sottoscrivere, su apposito modulo fornito dalla F.I.G.C., accordi economici, annuali o pluriennali, per un periodo massimo di tre stagioni, che prevedano per le loro prestazioni sportive l’erogazione di una somma lorda non superiore a Euro 30.658,00 per ciascuna annualità”;

- in forza del successivo comma 9 del medesimo articolo “sono vietati, nulli e privi di ogni efficacia accordi in contrasto e comunque finalizzati a eludere il presente articolo”, con la precisazione che “la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare”;

- pertanto, sulla base della consolidata giurisprudenza in materia, devono ritenersi vietati – e fonte di responsabilità disciplinare – non solo gli accordi economici relativi alle prestazioni sportive che si pongono in contrasto con le prescrizioni dettate dall’art. 94 quinquies NOIF ma anche quegli accordi che, in quanto strettamente connessi agli accordi aventi a oggetto le prestazioni sportive, potrebbero rivestire una finalità elusive delle suddette prescrizioni e in particolare dell’obbligo di deposito e del massimale economico; - nel caso di specie risulta comprovato che la Florentia San Gimignano e il Sig. Michele Ardito, contestualmente alla stipula “dell’accordo economico allenatori” dell’importo annuale lordo di Euro 30.658,00, in data 18.8.2019 hanno sottoscritto l’ulteriore scrittura privata avente a oggetto lo sfruttamento dei diritti di imagine del Sig. Ardito da parte della Società dietro il corrispettivo di ulteriori Euro 10.000,00 lordi;

- la Commissione ritiene che la predetta scrittura privata sia strettamente connessa allo svolgimento delle prestazioni professionali rese dal Sig. Ardito in qualità di allenatore come emerge:

i) dal tenore letterale e in particolare dalle premesse di tale scrittura (nella quale il Sig. Ardito viene definito quale “Allenatore” e si dà atto della sottoscrizione dell’accordo economico per lo svolgimento dell’attività di allentore responsabile della prima squadra per la stagione sportive 2019/2020)

ii) dall’oggetto della stessa scrittura, che attiene alla utilizzazione dei diritti di immagine “nel corso della stagione 2019/2020”;

iii) dalla contestualità della sottoscrizione dei due accordi;

iv) dalla circostanza che l’art. 3 della scrittura privata a latere indica che il corrispettivo di 10.000,00 euro riconosciuto per lo sfruttamento dei diritti di immagine risulta essere stato corrisposto al Sig. Michele Ardito “con bonifico dell’08 agosto 2019, il quale pertanto viene imputato espressamente dalle parti a saldo del corrispettivo netto” ancorché il bonifico in parola risulti effettuato in favore del Sig. Ardito con la causale “saldo anticipato 2 mensilità” chiaramente riferibile allo svolgimento delle prestazioni di allenatore;

- del resto è vero che la difesa del deferito ha prodotto un video che confermerebbe lo sfruttamento dei diritti di immagine del Sig. Ardito da parte della Società per promuovere il club e/o lo sponsor; tuttavia l’immagine del Sig. Ardito compare nel predetto video solo per pochi secondi e comunque lo stesso è raffigurato sempre nell’esercizio delle proprie funzioni di allenatore (in un caso nel campo di allenamento della Società e nell’altro con la tuta sociale); di talché si ritiene che tale video non sia sufficiente a far venire meno la stretta connessione esistente tra il contratto di cessione dei diritti di immagine e l’accordo economico relativo all’attività sportiva;

- pertanto il deferito risulta responsabile per l’omesso deposito della scrittura privata a latere dell’18.8.2019 e per aver pattuito complessivamente corrispettivi superiori al massimale previsto dall’art. 94 quinquies NOIF;

P.Q.M.

dichiara il sig. MICHELE ARDITO responsabile dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi nove.

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