F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 302 del 09.04.2021 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico dei sigg.– NIKOLAUS MIKAEL BARBIERI – FRANCO FARNOCCHIA

Procedimento disciplinare a carico dei sigg.– NIKOLAUS MIKAEL BARBIERI - FRANCO FARNOCCHIA Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. NIKOLAUS MIKAEL BARBIERI, allenatore di base è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione all’art.37, comma 1 e art. 40, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché per l’art 23, comma 2 delle NOIF per aver svolto nei mesi di giugno e luglio 2020 attività di proselitismo e/o comunque collegata al trasferimento ed al collocamento dalla società ASD Follo Calcio 2012 - presso la quale era tesserato nella s/s 2019/20 - alla società ASD Club Levante 2017, presso la quale era tesserato nella s/s 2020/21, di calciatori appartenenti alla categoria giovanissimi 2006, tanto è che effettivamente tale trasferimento si è concretizzato nella s/s 2020/21;

- considerato che il sig. FRANCO BARBIERI allenatore di base è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1 del C.G.S in relazione all’art.37, comma 1 e art. 40, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, nonché per l’art 23, comma 2 delle NOIF per aver svolto nei mesi di giugno e luglio 2020 attività di proselitismo e/o comunque collegata al trasferimento ed al collocamento dalla società ASD Follo Calcio 2012 alla società ASD Club Levante 2017 di calciatori appartenenti alla categoria giovanissimi 2006, tanto è che effettivamente tale trasferimento si è concretizzato nella s/s 2020/21;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto rispettivamente per il sig. NIKOLAUS MIKAEL BARBIERI la sanzione della squalifica di mesi sei; per il sig. FRANCO FARNOCCHIA la sanzione della squalifica di mesi tre;

- lette ed esaminate le memorie difensive;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati con riferimento al sig. Nikolaus M. Barbieri

- non risulta invece la stessa evidenza probatoria in relazione al sig. Farnocchia Franco, il cui presunto coinvolgimento risulta unicamente dall’audizione del Sig Albertin (dirigente del club denunciante Follo Calcio) il quale tuttavia riferisce circostanze delle quali non ha avuto conoscenza diretta bensì de relato, mentre nelle altre audizioni non si fa riferimento al nominativo del sig Farnocchia; ma, al più, alla presenza di un dirigente della società Levante Calcio non conosciuto dai soggetti auditi e dunque non univocamente identificabile nella persona del predetto Farnocchia;

P.Q.M.

Dichiara il sig. NIKOLAUS MIKAEL BARBIERI responsabile dell’addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi quattro; proscioglie, invece, il sig. FRANCO FARNOCCHIA dall’addebito contestato.

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