F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2020/2021 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 325 del 06.05.2021 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di MATTEO GASSANI

Procedimento disciplinare a carico di MATTEO GASSANI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca (Relatore). Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. MATTEO GASSANI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 1, e dell’art 23, comma 1, del C.G.S vigente, per avere il medesimo, attraverso un comunicato riportato da una testata giornalistica on line “www.toscanagol.it” in data 8.3.2021 e successivamente il 10.3.2021 sul giornale La Nazione, espresso dichiarazioni lesive e denigratorie della reputazione del sig. Alessandro Cela (calciatore della società Asd Cascina) ed autore di un esposto che aveva portato all’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti dell’allenatore, del Presidente, di un Dirigente e della società U.S. Massese 1919 SSDRL;

nel citato comunicato, presente agli atti, si afferma tra l’altro che “ le dichiarazioni in merito al mancato avvalersi del patteggiamento sono da intendersi che per il Gassani il patteggiare sarebbe stato ammissione di colpevolezza. Inoltre il termine “ricatto” non era da imputare al Collaboratore Federale ma nei confronti del tesserato autore dell’esposto alla Procura Federale”.

Tutto ciò con contestazione della recidiva di cui all’art 18 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione alla sanzione per fatti della stessa natura irrigata al sig Gassani nella presente stagione sportiva;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi tre; - viste le memorie difensive del deferito; ritenuto che:

- il deferito ha rinunciato in udienza all’eccezione di “ne bis in dem”, che in ogni caso è infondata in quanto le affermazioni lesive sono riferite a soggetti diversi;

- è altresì infondata l’eccezione di improcedibilità dal momento che le affermazioni lesive sono rivolte espressamente nei confronti del “tesserato” autore dell’esposto alla Procura Federale e non nei confronti del suo legale;

- nel merito, il termine “ricatto” utilizzato dal deferito nei confronti del “tesserato autore dell’esposto alla Procura Federale” è di per sé lesivo della altrui reputazione e di ciò lo stesso deferito ne ha piena consapevolezza, come emerge dal contenuto delle stesse dichiarazioni oggetto di deferimento (ove si legge che con il termine “ricatto” il Sig. Gassani non intendeva ledere l’onore e il rispetto degli Organi Federali e della Giustizia Sportiva, ma erano riferite al suddetto “tesserato”), nonché dal patteggiamento di cui al C.U. n. 332/AA del 22.4.2021;

- non può assumere rilievo in contrario la pretesa veridicità dell’espressione utilizzata dal deferito, giacché tale pretesa veridicità non è affatto comprovata dal contenuto della sentenza della Corte Federale di Appello, Sez. I, del 9.4.2021 (che ha un diverso oggetto) e comunque, anche laddove provata, non farebbe venire meno la portata lesiva delle dichiarazioni rese dal deferito e riportate su pubblici organi di stampa;

- ai fini della quantificazione della sanzione assume rilievo la circostanza che la dichiarazione in oggetto non indichi espressamente il nominativo del tesserato autore dell’esposto alla Procura Federale, che rimane in ogni caso identificabile indirettamente, sicché appare attenuata la gravità della condotta;

P.Q.M.

dichiara il sig. MATTEO GASSANI responsabile dell’addebito disciplinare contestato e gli infligge la sanzione della squalifica di giorni quarantacinque.

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