F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2016/2017 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 150 del 16.01.2017 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di ERNESTO NANI

Procedimento disciplinare a carico di ERNESTO NANI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone,. Durante con compiti di segreteria. La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ERNESTO NANI è stato deferito per rispondere della violazione di cui  all'art.  l  bis,  commi  l  e 5,  del  CGS in relazione  all'articolo 38, comma  l, del

Regolamento del Settore Tecnico ed in relazione anche al punto 2.6 del C.U. n. l del Settore Giovanile e Scolastico, stagione 2015/16, per aver partecipato alla organizzazione e svolgimento di uno stage-raduno tenutosi a Brescia il 7.3.2016 riservato a giovani calciatori posto in essere dalla società ASD CDM International, non affiliata alla FIGC e per aver fornito attività di allenatore omettendo ogni necessario controllo sulla effettiva regolarità dello stage e sulla acquisita autorizzazione da parte degli organi territorialmente competenti;

- valutate  le argomentazioni  accusatorie  della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per tre mesi.

Ritenuto che:

- in via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità e/o di in·icevibilità del deferimento per violazione dell'art. 32 ter comma 4 CGS in quanto, secondo la costante giurisprudenza di questa Commissione, che ha trovato conferma anche nella pronuncia della Corte Federale d'Appello a sezioni riunite n. 75 del 2 dicembre 2016, i termini procedimentali relativi al segmento investigativo sono da ritenersi ordinatori e non perentori in quanto l'art. 38 CGS trova applicazione nel successivo e diverso segmento procedimentale che ha inizio con la notificazione del deferimento;

- nel merito i fatti contestati risultano comprovati in ordine alla partecipazione al raduno e tanto basta per la colpevolezza del deferito non potendosi operare alcuna distinzione, come la giurisprudenza di questa Commissione, tra l'organizzare e il partecipare a simili eventi se non in termini di graduazione della sanzione;

- il deferimento ha ad oggetto la violazione dell’art l bis del CGS e 38 del Regolamento del Settore Tecnico nel mentre il richiamo all'art 2.6 del C.U. n. l 2015/16 del SGS è solo ob relationem di talché l'argomentazione difensiva sul punto svolta in sede di dibattimento non appare condivisibile

P.Q.M.

dichiara  il  sig.  ERNESTO  NANI  responsabile  dell’addebito  disciplinare  che  è  stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di tre mesi.

 

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