F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2016/2017 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 255 del 10.05.2017 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di ELENA BRUNO

Procedimento disciplinare a carico di ELENA BRUNO – Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Casale. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

-   considerato che la sig. ELENA BRUNO è stata deferita per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS:

A) per aver apposto, come ammesso in audizione, molteplici firme apocrife del sig. Carlo Giovanni Isola all’epoca presidente dell’ACF 2003 Lucca ASD, seppure dallo stesso autorizzata a tale comportamento;

B) in relazione agli articoli 36 e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e art. 40, comma 2,  delle NOIF in quanto già tesserata come allenatore in seconda della società e con altri incarichi con la società ACF 2003 Lucca ASD, in data 3.12.2015, contraeva tesseramento come calciatrice con altra società la G.S. C.F. Caprera senza preventivamente richiedere ed ottenere la sospensione dai ruoli dal Settore Tecnico;

C) in relazione all’art. 38, comma 4, delle NOIF per aver continuato ad espletare funzioni di allenatore ed altri incarichi per la predetta società dal 3.12.2015 al 29.04.2016, data del suo esonero, nonostante non potesse svolgere tali funzioni avendo contratto tesseramento con l’altra società la G.S. C.F. Caprera;

 - valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei.

     Ritenuto che:

- quanto al capo di imputazione sub lettera A):

- risulta non contestato che la deferita ha apposto le firme apocrife previa autorizzazione del Presidente della ACF 2003 Lucca ASD, sig. Carlo Giovanni Isola, così come riconosciuto nelle stesse conclusioni dell’atto di deferimento;

- dal quadro probatorio emerge altresì chiaramente che tali firme, apposte sugli atti di svincolo delle calciatrici, non hanno determinato alcun danno alla società né alcun vantaggio alla deferita, giacché sia il deceduto Presidente Isola, sia il nuovo Presidente Ciocchetti hanno sempre manifestato la volontà di non vincolare i propri tesserati per più di un anno (cfr. le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Ciocchetti alla Procura federale il 10.11.2016);

-  ciononostante, sul piano disciplinare, il comportamento della deferita appare contrario a correttezza in quanto potenzialmente idoneo a ledere la pubblica fede e dunque meritevole di essere sanzionato seppure in misura minima; 

-  quanto ai capi di imputazione sub lettere B) e C), connessi tra loro:

-  risulta documentalmente comprovato che la deferita in data 7.12.2015 ha richiesto apposita deroga volta a poter svolgere l’attività di calciatrice per il G.S. C.F Caprera Calcio contestualmente all’attività di allenatore per la A.C.F. 2003 Lucca ASD; richiesta questa che è stata espressamente accolta dalla FIGC con nota del 21.12.2016 avente efficacia retroattiva come specificato nella stessa nota del 21.12.2016; 

-  pertanto, la deferita ha svolto la contestata doppia attività, in assenza di deroga, solo per pochissimi giorni, ossia per il periodo intercorrente tra la data di tesseramento per il G.S. C.F. Caprera Calcio, avvenuto il 3.12.2015, e appunto il 7.12.2015;

-  si tratta quindi di violazione di gravità minima; 

P.Q.M.

dichiara la sig. ELENA BRUNO responsabile degli addebiti disciplinari che le sono stati contestati e, di conseguenza, le infligge complessivamente la sanzione della squalifica per trenta giorni.

 

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