F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2016/2017 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 293 del 13.06.2017 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di ROMOLO SANTOLAMAZZA
Procedimento disciplinare a carico di ROMOLO SANTOLAMAZZA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi, Scarfone. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. ROMOLO SANTOLAMAZZA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. l bis, comma l, in relazione all'art. 38, comma l, e art. 34, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico e dell'art. 38, comma l, delle NOIF per aver svolto nella stagione sportiva 2016117 l'attività di tecnico per la società SSD Cynthia 1920 srl non in costanza di tesseramento con la stessa società;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi quattro.
Ritenuto che:
- i fatti contestati risultano pienamente comprovati dalla documentazione acquisita agli atti e non smentiti dalla memoria difensiva che appare priva di pregio perché, tra l’altro, non si dà doveroso carico di affrontare la consolidata giurisprudenza sul punto di questa Commissione;
- consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi di talché, in considerazione
della doverosa applicazione del principio di afflittività che deve sempre accompagnare i provvedimenti sanzionatori (senza di che questi si rivelerebbero sostanzialmente privi di effetti) la richiesta sanzione deve essere congruamente quantificata
P.Q.M.
dichiara il sig. ROMOLO SANTOLAMAZZA responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica di mesi cinque.