F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2017/2018 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 69 del 18.09.2017 – Delibera Procedimento disciplinare a carico di FABIANO SPEGGIORIN
Procedimento disciplinare a carico di FABIANO SPEGGIORIN - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. FABIANO SPEGGIORIN è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, del CGS in relazione a quanto prescritto dall’art 10, comma l del CGS, e dagli articoli 38, comma l, 34, comma l, e 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell’art 38, comma l, delle NOIF per aver svolto nel corso della stessa stagione sportiva 2016/17, non essendone legittimato, attività collegata al trasferimento ed al collocamento di giovani calciatori per la società Venezia F.C. srl. SSP; il tutto peraltro in assenza di tesseramento con la predetta società;
- richiamato il C.U. della Commissione stessa n. 293 del 13.06.2017 con cui è stato disposto il rinvio della trattazione con rinuncia del deferito ai termini di estinzione del procedimento;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;
- esaminata la memoria difensiva del 24.03.2017.
Ritenuto che:
- dagli atti di indagine e in particolare dalle dichiarazioni rese dal sig. Umberto Rioda risulta comprovato che il deferito ha svolto, almeno in una circostanza, attività collegata al trasferimento di giovani calciatori;
P.Q.M.
dichiara il sig. FABIANO SPEGGIORIN responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi due.