F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2017/2018 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 69 del 18.09.2017 – Delibera- Procedimento disciplinare a carico di DANIELE ROMANDINI

Procedimento  disciplinare a carico di DANIELE ROMANDINI - Collegio della Commissione   Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone e Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. DANIELE ROMANDINI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, del CGS in relazione all’art 38, comma l, e 41, del Regolamento del Settore Tecnico e all’art 38, comma 4, delle NOIF per aver prestato nella stessa stagione sportiva doppia attività prima con la società SSD Grottamare C 1899 ARL, e successivamente con la società ASD Elite Sambenedettese senza esserne legittimato;

- valutate le argomentazioni  accusatorie della Procura  Federale  che ha chiesto  la sanzione della squalifica per mesi tre.

Ritenuto che:

- ai sensi dell’art 41 del Regolamento del S.T ai tecnici iscritti nell'Albo è fatto divieto di svolgere attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;

- ai fini di detto divieto non assume alcuna rilevanza la circostanza che il tecnico richieda la sospensione dall'Albo del S.T;

- nella  fattispecie  risulta  comprovato  che il deferito ha  svolto  attività per  due società nella medesima stagione sportiva

P.Q.M.

dichiara il sig. DANIELE ROMANDINI responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre.

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