F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2017/2018 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 187 del 31.01.2018 – Delibera – Procedimento disciplinare cumulativo a carico di CARMINE PASSALACQUA – ADRIANO CAPUANO – EMANUELE IANNI

Procedimento disciplinare cumulativo a carico di CARMINE PASSALACQUA – ADRIANO CAPUANO – EMANUELE IANNI  - Collegio  della  Commissione  Disciplinare  composto  da BruniTaddei   Elmi  e  Scarfone.  Durante    con   compiti    di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. CARMINE PASSALACQUA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 38 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e 23 comma l e 38 comma l NOIF per aver consentito e non impedito al Sig. Alessandro D’Amendola di svolgere attività di allenatore della prima squadra sebbene non fosse abilitato e sebbene  non  fosse  iscritto ad  alcun  elenco  o ruolo del  Settore Tecnico;

- considerato che il sig. ADRIANO CAPUANO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, e dell'art. 38, commi l e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito e non impedito che, in proprio vece, le funzioni di allenatore per la società A.S.D. Morolo Calcio- Juniores Elite, fossero di fatto esercitate dal sig. Daniele Lisi sprovvisto di regolare abilitazione e non iscritto ad alcun elenco o ruolo del Settore Tecnico;

- considerato   che  il  sig.   EMANUELE IANNI  è   stato   deferito   per  rispondere  della violazione di cui all’art. l bis, comma l, e dell’art. 38, commi l e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito e non impedito che, in proprio vece, le funzioni di allenatore per la prima squadra della società A.C.D. Casalvieri, fossero di fatto esercitate dal sig. Maurizio Rufo sprovvisto di regolare abilitazione e non iscritto ad alcun elenco o ruolo del Settore Tecnico;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura  Federale che ha  chiesto  la sanzione   della squalifica per mesi sei per ciascuno dei tre deferiti;

- esaminato la memoria difensiva del sig. Capuano ancorchè tardivamente  depositata in data 25.01.2018;

Ritenuto che:

- i fatti risultano documentalmente comprovati : quanto al sig. Passalacqua e Ianni sia sulla base delle distinte di gare acquisite dalla Procura  Federale sia sulla base delle audizioni innanzi ai collaboratori della Procura  Federale; quanto al sig. Capuano sulla base delle dichiarazioni rese dal calciatore Sterbini e dal calciatore Caponi che trovano conferma nella documentazione fotografica acquisita dalla Procura;

P.Q.M.

Dichiara  rispettivamente  il  sigg.  CARMINE PASSALACQUAADRIANO CAPUANO e EMANUELE IANNI  responsabili degli addebiti disciplinari loro contestati e, di conseguenza, infligge o ciascuno di essi la sanzione della squalifica per mesi sei.

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