F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2017/2018 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 187 del 31.01.2018 – Delibera – Procedimento disciplinare cumulativo a carico di CARMINE PASSALACQUA – ADRIANO CAPUANO – EMANUELE IANNI
Procedimento disciplinare cumulativo a carico di CARMINE PASSALACQUA – ADRIANO CAPUANO – EMANUELE IANNI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria.
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. CARMINE PASSALACQUA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l e 5 del C.G.S., in relazione agli artt. 38 e 40 del Regolamento del Settore Tecnico e 23 comma l e 38 comma l NOIF per aver consentito e non impedito al Sig. Alessandro D’Amendola di svolgere attività di allenatore della prima squadra sebbene non fosse abilitato e sebbene non fosse iscritto ad alcun elenco o ruolo del Settore Tecnico;
- considerato che il sig. ADRIANO CAPUANO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, e dell'art. 38, commi l e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito e non impedito che, in proprio vece, le funzioni di allenatore per la società A.S.D. Morolo Calcio- Juniores Elite, fossero di fatto esercitate dal sig. Daniele Lisi sprovvisto di regolare abilitazione e non iscritto ad alcun elenco o ruolo del Settore Tecnico;
- considerato che il sig. EMANUELE IANNI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, e dell’art. 38, commi l e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per aver consentito e non impedito che, in proprio vece, le funzioni di allenatore per la prima squadra della società A.C.D. Casalvieri, fossero di fatto esercitate dal sig. Maurizio Rufo sprovvisto di regolare abilitazione e non iscritto ad alcun elenco o ruolo del Settore Tecnico;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei per ciascuno dei tre deferiti;
- esaminato la memoria difensiva del sig. Capuano ancorchè tardivamente depositata in data 25.01.2018;
Ritenuto che:
- i fatti risultano documentalmente comprovati : quanto al sig. Passalacqua e Ianni sia sulla base delle distinte di gare acquisite dalla Procura Federale sia sulla base delle audizioni innanzi ai collaboratori della Procura Federale; quanto al sig. Capuano sulla base delle dichiarazioni rese dal calciatore Sterbini e dal calciatore Caponi che trovano conferma nella documentazione fotografica acquisita dalla Procura;
P.Q.M.
Dichiara rispettivamente il sigg. CARMINE PASSALACQUA - ADRIANO CAPUANO e EMANUELE IANNI responsabili degli addebiti disciplinari loro contestati e, di conseguenza, infligge o ciascuno di essi la sanzione della squalifica per mesi sei.