F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2017/2018 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 187 del 31.01.2018 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di FRANCESCO COZZA

Procedimento disciplinare a carico di FRANCESCO COZZA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria .

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

Considerato  che

- il Sig. FRANCESCO COZZA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma  l e art  B, commi 2 e 5 del  CGS  in relazione allart. 35, comma  2, del Regolamento del Settore Tecnico per rispondere, in qualità di allenatore della prima squadra del Catanzaro Calcio 2011 srl, della rescissione contrattuale con tale società, ed in particolare per aver accettato di risolvere consensualmente tale contratto fino al 2015 , ricevendo il pagamento "in nero" di una cospicua somma di denaro in contanti (pari a € 119.000,00) a titolo di buona uscita per sé e per il suo staff;

- nei termini prescritti non è pervenuto alcuna memoria difensiva da parte dell’incolpato;

Rilevato che:

- in via preliminare, all’apertura del dibattimento la Procura  Federale ha chiesto lacquisizione di un "cd" contenente l’ordinanza di custodia cautelare del GIP di Palmi del l7.5.2017 e l’informativa della Polizia Giudiziaria in relazione, tra gli altri, ai fatti ed alle circostanze poste a base del deferimento, dichiarando che tali documenti erano già presenti nel fascicolo delle indagini e ritualmente trasmessi al deferito su sua richiesto unitamente agli altri atti del procedimento;

- la difesa del deferito ha confermato di conoscere sia l’ordinanza che l’informativa e pertanto ha dichiarato di non opporsi alla richiesta della Procura  con riferimento a tali atti, opponendosi viceversa all’acquisizione di qualsiasi altro documento diverso da essi;

- la Commissione, preso atto delle posizioni delle parti, ha ritenuto ammissibile il deposito del "cd" prodotto dalla Procura Federale, in quanto contenente esclusivamente gli atti e i documenti non contestati e già conosciuti dalla difesa, ossia lordinanza di custodia cautelare e l’informativa;

- nel merito, la Procura  Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento chiedendo la sanzione della squalifica per mesi nove;

- la difesa del deferito ha eccepito la mancata acquisizione agli atti  del procedimento della documentazione afferente alle intercettazioni telefoniche e ha contestato che il deferito abbia ricevuto "in nero" la somma di euro 119.000,00, chiedendone pertanto il proscioglimento;

Ritenuto che:

- il deferimento si fondo, tra l’altrosu  un  consistente  numero  di  intercettazioni telefoniche ed ambientali a cui questo Commissione attribuisce valenza probatorio pieno, secondo i criteri ermeneutici e i principi interpretativi elaborati da una consolidata giurisprudenza a cui si ritiene di dover aderire;

- il contenuto di tali intercettazioni telefoniche e ambientali è espressamente riportato

sia nell’atto di deferimento, da pag. 8 a pag. 41, che negli atti di indagine della Procura  Federale ed è stato espressamente opposto dalla stessa Procura  Federale al deferito già in sede di audizione, senza che il deferito, né le altre persone sentite al riguardo dalla Procura  Federale, ne abbiano mai disconosciuto il contenuto né contestato la genuinità;

- il deferito e gli altri soggetti coinvolti nella vicenda, interrogati dalla Procura  Federale, si sono limitati a fornire delle ricostruzioni alternative dei fatti, del tutto inverosimili e comunque contraddittorie tra loro e rispetto alle specifiche  contestazioni  mosse  dagli organi inquirenti in ordine a puntuali passaggi delle intercettazioni ad eccezione del Presidente  Cosentino  che  addirittura  si è  limitato  a  rispondere  con  una  ripetuta  serie di non ricordo (particolarmente significativa in questo senso appare, tra le altre, la deposizione del Sig. Marco Pecora, A.D. del Catanzaro Calcio 2011, il quale non nega e anzi  sostanzialmente  conferma  la  circostanza  che   il   Presidente   Cosentino intendesse  corrispondere  al  deferito  la  somma  di  euro  119.000,00);

- del resto, contrariamente  a quanto eccepito dal deferito, il pagamento  "in nero" della somma in questione costituiva un indubbio reciproco vantaggio economico sia per la Società, che poteva così risparmiare una cospicua parte dell’ingaggio ancora dovuto al Cozza fino alla naturale scadenza del contratto, sia per l’allenatore, che, oltre a riscuotere la suddetta somma, poteva così svincolarsi anticipatamente dal Catanzaro Calcio 2011 con la possibilità di accettare un nuovo incarico presso un’altra società, come effettivamente accaduto;

- pertanto, alla stregua degli atti allegati al deferimento, la Commissione ritiene raggiunta la prova in ordine alla fondatezza dell’impianto accusatorio secondo lo standard probatorio richiesto nell’ambito della giustizia  sportiva, che, come  noto, è  superiore alla soglia della probabilità ma inferiore a quella dell’oltre ogni ragionevole dubbio ";

- peraltro deve evidenziarsi che nella formazione del convincimento posto a base della decisione è stata ritenuta sufficiente la sola valutazione del materiale  probatorio acquisito nel corso delle  indagini  e  specificamente  indicato  e  richiamato  sia nellavviso conclusione indagini che nell’atto di deferimento, che non contiene fonti di prova nuove o non conosciute dal deferito, anche a prescindere dal contenuto dell’ordinanza cautelare del GIP e dell’informativa di PG acquisite in apertura del dibattimento;

- tali  ultimi  documentiritenuti-come  detto -  ammissibili  da  questa  Commissione,

forniscono  comunque ulteriore conferma  della fondatezza  del deferimento;

- stante la gravità dei fatti contestati, l’entità delle somme oggetto dell’accordo e l’atteggiamento difensivo del deferito non collaborativo, appare congruo irrogare anche la sanzione pecuniaria dell’ammenda nella misura indicata nel dispositivo;

- i fatti oggetto di deferimento, come sopra accertati, integrano la violazione dellart. 8, commi 2 e (per quanto attiene nello specifico al tecnico deferito) 11 CGS;

P.Q.M.

dichiara il sig. FRANCESCO COZZA responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza , gli infligge la sanzione della squalifica per mesi nove e la  sanzione  dell’ammenda   di €   11.900,00.

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