F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE SETTORE TECNICO – 2017/2018 – settoretecnico.it – atto non ufficiale – CU Sett. Tecn. n. 187 del 31.01.2018 – Delibera – Procedimento disciplinare a carico di NICOLA ANTONIO CASERTA
Procedimento disciplinare a carico di NICOLA ANTONIO CASERTA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Bruni, Taddei Elmi e Scarfone. Durante con compiti di segreteria .
La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:
- considerato che il sig. NICOLA ANTONIO CASERTA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all’art. l bis, comma l, del CGS in relazione rispettivamente all’art. 38, comma l , e 4l , comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per aver compilato e spedito al Comitato Regionale Emilia Romagna un accordo economico oneroso tra la società ASD Budrio Calcio e se medesimo, opponendo di fatto per la società una firma apocrifa. Nonché in qualità di Direttore Sportivo della suddetta società, oltre che di allenatore, ha trattato direttamente o indirettamente e comunque ha svolto attività collegate al trasferimento e/o al collocamento di calciatori;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove;
Ritenuto che:
- quanto alla prima contestazione: sebbene la firma sull’accordo economico non possa definirsi apocrifa perché, come dichiarato dalla stesso deferito, da lui apposta in qualità di Direttore Sportivo della Società, costituisce comunque comportamento contrario o buona fede e correttezza la sottoscrizione di un accordo "con sé stesso " senza l’espressa autorizzazione del Presidente della Società, che nella specie sicuramente non è intervenuta, tenuto conto anche che nel caso in esame non può escludersi la sussistenza di un conflitto di interessi visto la documentazione in atti attinente all’esonero ed alle dimissioni;
- quanto alla seconda contestazione: nell’ambito federale, per espressa previsione regolamentare, il Direttore Sportivo di una Società di calcio è colui che gestisce i rapporti anche contrattuali con i calciatori e i tecnici nonché le trattative con altre società aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, sicché in base all’art. 4l, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico tale ruolo non può essere ricoperto dai tecnici iscritti all’Albo, neppure per la medesima società per cui sono tesserati;
- deve infatti ricordarsi che il divieto di cui all’art. 41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico impedisce ai tecnici iscritti all’Albo (e non sospesi) di svolgere attività collegate al trasferimento e al collocamento dei calciatori anche se tali attività siano svolte per la medesimo società per la quale sono tesserati come tecnici, in quanto il suddetto articolo è norma speciale che come tale prevale sull’art. 35 comma l , ultimo capoverso, del medesimo Regolamento il quale fa riferimento all’attività di dirigente in senso generico e non alla specifica figura del direttore sportivo, per cui tale previsione non può derogare al divieto prescritto nell’art.41, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico;
- in altri termini, il combinato disposto degli artt. 35, comma l, e 41, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico deve essere interpretato nel senso che all’allenatore è concesso di svolgere attività diversa da quella di tecnico per la stesso società per la quale sia tesserato come tecnico (e quindi anche senza sospendersi dall’Albo), fermo restando però il divieto di svolgere attività legata al cd. "calcio -mercato ", che è l’attività proprio del D.S.;
- nella fattispecie risulta comprovato documentalmente che il deferito abbia svolto attività di tecnico e di Direttore Sportivo, senza sospendersi dall’Albo come prescritto dall’art. 35, comma l, del Regolamento del Settore Tecnico;
P.Q.M.
dichiara il sig. NICOLA ANTONIO CASERTA responsabile dell’addebito disciplinare che è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi otto.