F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 010/TFN del 14 Aprile 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/TFN del 19 Aprile 2016 RECLAMO 038- CATANIA ALESSIO/POL.D. FREGENE (annullamento tesseramento ex ART. 109 N.O.I.F.).

RECLAMO 038- CATANIA ALESSIO/POL.D. FREGENE (annullamento tesseramento ex ART. 109 N.O.I.F.).

Il calciatore Alessio  Catania (Roma, 31maggio1996), ritenendo ricorrere le condizioni postulate dall'art.109 N.O.I.F..(v.infra),ha proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti (diseguito per brevità anche    semplicemente    TFN)    competente    ratione materiae,    onde

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 giudizialmente conseguire la revoca"del tesseramento a suo tempo sottoscritto con la soc. Fregene Calcio"(1)

A fondamento della domanda, l'istante, premesso di essere calciatore non professionista tesserato perla Polisportiva D. Fregene a far data dalla stagione sportiva 2014/2015, ha dedotto che fin dall'inizio della corrente stagione sportiva  "non ha ricevuto alcuna convocazione per la preparazione ,non ha mai ricevuto richiesta per la presentazione di certificato medico,né è Stato messo in lista di svincolo con l'art.108". (2) Di qui, adire del reclamante, il diritto ad ottenere la revoca del tesseramento ai sensi e per gli effetti di cui all'art.109 N.O.I.F..La Polisportiva D. Fregene non ha fatto pervenire osservazioni e nulla ha opposto al reclamo del calciatore.

Acquisita la documentazione agli atti, il TFN, verificata la corretta instaurazione del contradittorio, non dovendo procedere ad alcuna attività istruttoria, ha trattenuto il giudizio in decisione.

Il reclamo è inammissibile perché proposto in violazione del procedimento (articolato in più fasi - v.infra) previsto dall'art.109 N.O.I.F.. Invero, a mente della richiamata norma regolamentare, il calciatore"non professionista e/o giovane dilettante", che intenda ottenere lo svincolo per inattività deve chiedere (entro il 15giugno,o,nel caso di campionato ancora in corso, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso) con lettera  raccomandata  diretta  alla società(rimessa in copia al Comitato competente) di essere incluso nella "lista di svincolo". A fronte di tale richiesta la società è facultata a proporre opposizione entro i successivi otto giorni ovvero, in mancanza, ad aderire di fatto alla  richiesta del calciatore. Nel caso di adesione della società il Comitato territorialmente competente provvede d'autorità allo svincolo.

Di contro, nel caso di opposizione, il Comitato,valutate le rispettive ragioni e/o deduzioni,accoglie o respinge la richiesta di svincolo del calciatore e solo avverso tale ultimo provvedimento è ammesso, nei termini di rito,il reclamo al Tribunale Federale- Sez. Tesseramenti. Nel caso che ne occupa,invece,il reclamante non ha avanzato alcuna richiesta di svincolo alla Pol.D. Fregene,ricorrendo"persa/tum"al TFN. La totale irritualità della domanda non ne consente la sanatoria,in virtù di un generale principio di conservazione degli atti nulli. PQM  Il Tribunale Nazionale Federale Sezione Tesseramenti dichiara inammissibile il reclamo proposto dal calciatore Catania Alessio. Ordina incamerarsi la tassa.

(1)Cfr.conclusioni atto introduttivo.

(2) Cfr. doc. in atti.

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