F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2015/2016 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.ite sul Comunicato ufficiale n. 013/TFN del 20 Giugno 2016 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/TFN del 30 Giugno 2016 RECLAMO N.041 -SSD VITERBESE CASTRENSE SRLIZONFILLI LORENZO -(Richiesta di nullità invalidità lista di svincolo- Art.108 N.O.I.F..)
RECLAMO N.041 -SSD VITERBESE CASTRENSE SRLIZONFILLI LORENZO -(Richiesta di nullità invalidità lista di svincolo- Art.108 N.O.I.F..)
La società SSD Viterbese Castrense Srl,ritenendo ricorrere le condizioni postulate dall'art.108 N.O.I.F.. (v.infra),ha proposto ricorso al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti (di seguito per brevità anche semplicemente TFN) competente ratione materiae, avverso e per l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento del 26 aprile 2016 (prot.n.84423),comunicato il 4 maggio detto, con il quale il Dipartimento Interregionale – Lega Nazionale Dilettanti – ha "confermato e ratificato lo svincolo del calciatore Zonfrilli Lorenzo dalla ricorrente a far data dal 1°luglio2016 ex art.108 N.O.I.F. con allegato il presunto accordo tra le parti datato
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A fondamento della domanda, la società ricorrente, premesso di aver tesserato nella stagione sportiva 2015/2016 il calciatore Lorenzo Zonfrilli (Roma,17 gennaio 1995) con vincolo pluriennale, ha dedotto,invia preliminare,la falsa compilazione e sottoscrizione del modello di svincolo per accordo del 21marzo 2016 (2), ed in ogni caso, la carenza in capo al presunto sottoscrittore, sig.Vincenzo Camilli, dei poteri di rappresentanza della società Viterbese Castrense che, a far data dal 2 novembre 2015, sarebbe stata, invece, legalmente rappresentata dall'amministratore unico sig. Luciano Palla (3). Il calciatore Lorenzo Zonfrilli non ha fatto pervenire osservazioni scritte,ma è comparso personalmente all'udienza di discussione (v.infra).
Acquisita la documentazione agli atti,il TFN,verificata la corretta instaurazione del contraddittorio e la procedibilità della domanda, ha fissato dinanzi a sé l'udienza di discussione alla quale è comparso il difensore della società ricorrente, che si è riportato alle conclusioni del ricorso introduttivo,e personalmente il calciatore Lorenzo Zonfrilli, assistito con delega verbale dal proprio difensore, il quale, dicontro,ha contestato la fondatezza del reclamo exadverso proposto ed insistito per l'autenticità dell'accordo di svincolo a mente dell'art.18 N.O.I.F.. sottoscritto tra le parti in data 21 marzo 2016. Sulle conclusioni delle parti,ritenuta superflua ogni ulteriore attività istruttoria,il TFN ha trattenuto la causa in decisione. Il reclamo è infondato nei termini di cui alla seguente motivazione. Preliminarmente va disattesa la contestazione della società ricorrente circa la "... falsa compilazione e sottoscrizione dello svincolo per accordo de l21marzo2016...poiché...non è stato né compilato né sottoscritto dal Sig.Vincenzo Camilli...".In punto di diritto, il TFN osserva che la contestazione dell'autenticità della sottoscrizione in parola, operata dal legale rappresentante incarica della ricorrente(4),investe la firma di un terzo(recte:Vincenzo Camilli) e,quindi, non è riconducibile alla disciplina dettata agli art.214 segg.c.p.c.,che si riferisce al disconoscimento della scrittura privata operato dal presunto suo sottoscrittore, con l'ulteriore conseguenza che la contestazione dell'efficacia probatoria di detto documento non richiede un disconoscimento a termini e nelle forme dell'art.214 c.p.c.con la proposizione di istanza di verificazione, a norma dell'art.216 c.p.c., né di querela di falso e resta collegata ad una valutazione dell'autenticità della sottoscrizione del rappresentante, rimessa al libero apprezzamento del giudice del merito alla stregua degli elementi acquisiti. Di contro, nel caso che ne occupa,la società ricorrente non ha offerto elementi tali da determinare il TFN all'affermazione della falsità del documento e/o della sua sottoscrizione da parte delsig.Vincenzo Camilli (recte:accordo per lo svincolo del 21 marzo 2016),anzi,per quanto si dirà infra, le circostanze di fatto inducono a concludere per l'autenticità dello stesso. Parimenti infondato è il secondo motivo di reclamo con il quale la società ricorrente ha dedotto la nullità dell'accordo per lo svincolo del calciatore Lorenzo Zonfrilli per essere stato (apparentemente) sottoscritto dal sig. Vincenzo Camilli, privo, al 21 marzo 2016 (data di sottoscrizione),dei poteri di rappresentanza della società Viterbese Castrense Srl. Tuttavia anche tale affermazione è rimasta priva di valido riscontro probatorio. Invero la società ricorrente, a sostegno della propria affermazione, si è limitata a produrre copia del verbale dell'assemblea ordinaria dei soci del 2 novembre 2015 avente ad oggetto, tra l'altro, la nomina del sig. Luciano Palla alla carica di amministratore unico della Viterbese Castrense,nonché copia di una memoria difensiva versata in altro procedimento sottoscritto dal sig. Luciano Palma nella dichiarata qualità di legale rappresentante della Viterbese Castrense.
Il TFN osserva, al riguardo, che i documenti offerti in comunicazione dalla società ricorrente hanno una valenza meramente interna (endo-societaria),non sono opponibili ai terzi,ed in ogni caso non sono sufficientemente in grado di consentire al giudice di superare il principio dell'apparenza del diritto cui consegue la esigenza di tutela del terzo di buonafede. In punto il TFN ricorda che principio dell'apparenza del diritto ex art.1189 c.c.. trova applicazione quando sussistono uno stato di fatto difforme dalla situazione di diritto ed un errore scusabile del terzo circa la corrispondenza del primo alla realtà giuridica, sicché il giudice deve procedere all'indagine non solo sulla buona fede del terzo,ma anche sulla ragionevolezza del suo affidamento,che non può essere invocato soltanto da chi versi in una situazione di colpa, riconducibile alla negligenza, per aver trascurato l'obbligo,derivante dalla stessa legge, oltre che dall'osservanza delle norme di comune prudenza, di accertarsi della realtà delle cose,facilmente controllabile. Epperò,nel caso che ne occupa,se da un lato la società Viterbese Castrense ha lamentato la carenza dei poteri di rappresentanza incapo al Sig.Vincenzo Camilli a far data dal 2 novembre 2015,è altrettanto vero che la stessa società,negligentemente, ha omesso di comunicare agli organi federali il mutato assetto delle cariche sociali, tant'è che alla data della presente decisione l'organigramma della società Viterbese Castrense Srl, così come risultante agli atti della Federazione,contempla il sig. Vincenzo Camilli nella qualità di amministratore unico della società. Ne consegue che la omessa (negligente) comunicazione del cambiamento del legale rappresentante agli organi federali ha determinato, da un lato,la inopponibilità ai terzi della sopravvenuta carenza di potere di rappresentanza del sig. Vincenzo Camilli (5),e dall'altro la esigenza di tutelare,alla luce del principio dell'apparenza del diritto, l'affidamento ragionevolmente posto dal calciatore Lorenzo Zonfrilli nel potere del Camilli di impegnare la società Viterbese Castrense. D'altro canto la buona fede del calciatore non è revocabile indubbio ove solo si consideri che se questi avesse effettuato gli accertamenti del caso presso gli uffici federali avrebbe avuto conferma del potere di rappresentanza della Viterbese Castrense in capo proprio al sig.Vincenzo Camilli PQM Il Tribunale Nazionale Federale - Sezione Tesseramenti rigetta il reclamo proposto dalla società SSD Viterbese Castrense Srl avverso la ratifica dello svincolo ex art.108 N.O.I.F..concernente il calciatore Zonfrilli Lorenzo. Ordina incamerarsi la tassa.
- cfr .atto introduttivo.
- Il modulo Svincolo per Accordo ai sensi art.108 N0IF datato 21 marzo 2016 non è stato né compilato né sottoscritto dal sig. Vincenzo Camilli e si disconosce pertanto la paternità dello stesso documento"-cfr.rie.cit.
- "Alla falsità della firma si aggiunge anche la carenza di legale rappresentanza in carico al Sig. Camilli VincenzoAlla data del 21 marzo 2016 in quanto dal 2 novembre 2015 la ricorrente ha nominato Amministratore Unico il Sig.Palla Luciano..."-ibidem.
- Sig.LucianoPalla.
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