F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2016/2017 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 19/TFNT del 23 Febbraio 2017 (motivazioni) – Reclamo 042 – RICHIESTA DI GIUDIZIO CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE. (posizione di tesseramento calciatrice Domenichetti Giulia).

Reclamo 042 - RICHIESTA DI GIUDIZIO CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE.

(posizione di tesseramento calciatrice Domenichetti Giulia).

Il Tribunale Federale Nazionale ,provvedendo sulla richiesta di giudizio inoltrata dalla Corte Sportiva di Appello con nota del 17 febbraio 2017, come da ordinanza resa pubblica nel comunicato ufficiale n. 080/CSA, relativa al ricorso della S.S, Lazio Calcio a 5 avverso l'esito della gara disputata il giorno 11 gennaio 2017 con la ASD Montesilvano Femminile C5, espone quanto segue.

Va ricordato in fatto che la S.S, Lazio Calcio a 5 ha presentato formale e tempestivo reclamo avverso la gara sopra descritta, denunciando la posizione irregolare della calciatrice Giulia Domenichetti, schierata dalla A.S.D. Montesilvano Femminile C. 5, a motivo del fatto che la stessa risultava avere un duplice rapporto di tesseramento con la

A.S.D. Città di Falconara, come tecnico delle squadre giovanili ed anche come calciatrice, per cui, a seguito del trasferimento della Domenichetti alla A.S.D. alla Montesilvano si sarebbe determinata una nullità, da dichiarare ex tunc, di quest'ultimo trasferimento. Infatti, a dire della reclamante, le vigenti NOIF (art. 40  comma 2, in  riferimento all'art. 37 comma 2 del regolamento del settore tecnico) non consentono un duplice tesseramento del genere, se non nell'ambito della stessa squadra.

Il Giudice sportivo dopo aver verificato che la calciatrice Domenichetti risultava dai tabulati come calciatrice della A.S.D. Montesilvano, rigettava il reclamo, ma tale provvedimento veniva impugnato presso la Corte sportiva di Appello, che con l'ordinanza descritta più sopra trasmetteva gli atti al TFN Sezione Tesseramenti, ex art. 30 comma 18, lett.b C.G.S.

Il Tribunale, verificata la ritualità della attività istruttoria, nella  riunione  del 20 febbraio 2017, disponeva con ordinanza l'acquisizione dei documenti relativi al tesseramento della calciatrice per la A.S.D. Città di Falconara, sia come calciatrice che come allenatrice, e dell'atto di cessione della stessa in favore della A.S.D. Montesilvano.

La  segreteria  della  Divisione  Calcio  a  5  provvedeva  a  trasmettere  tempestivamente documenti richiesti.

Da tale documentazione  il Tribunale rileva che:

La calciatrice Domenichetti Giulia è stata tesserata dalla A.S.D. Falconara come calciatrice in data 8 settembre 2016;

Successivamente  la stessa società ha tesserato  la Domenichetti come tecnico, in data 27 settembre 2016;

In data 26 novembre 2016, la suddetta Domenichetti ha rassegnato le dimissioni da tecnico, ratificate il 28 novembre successivo;

In data 2 dicembre 2016 è stato sottoscritto l'atto di trasferimento  della calciatrice alla società Montesilvano.

Da quanto sopra detto, comprovato dai documenti attestanti gli eventi e le date indicati nei quattro punti che precedono, appare incontestabile che il duplice tesseramento di Domenichetti Giulia per la A.S.D. Falconara è cessato il 26/28 novembre 2016 e ciò ha fatto venir meno qualsiasi ipotesi di duplice tesseramento non consentito (se per diverse società) , con la conseguenza che quando è stato sottoscritto il trasferimento della calciatrice in data 2 dicembre 2016 in favore della

A.S.D. Montesilvano, non potevano ravvisarsi ostacoli di sorta.

Poiché le partite contestate sono successive a tale data, la calciatrice Domenichetti Giulia era a tutti gli effetti utilizzabile in campo dalla A.S.D. Montesilvano Femminile C. 5.

 

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