F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 07/TFNT del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 06/ TFNT del 27 Settembre 2017 (dispositivo) – Reclamo 006 – BRUNO ANTONINO/S .P.D. BRANCIFORTI (richiesta svincolo ex art. 109 N.O.I.F.)
Reclamo 006 - BRUNO ANTONINO/S .P.D. BRANCIFORTI
(richiesta svincolo ex art. 109 N.O.I.F.)
Con reclamo del 20.07.2017, proposto a Questo Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, il sig. Bruno Antonino ha chiesto lo svincolo dalla Società S.P.D. Branciforti dichiarando, di essere stato convocato per quattro gare consecutive tempestivamente e motivatamente respinte dall'odierno reclamante. I respingimenti, sostiene il reclamante, non furono mai contestati dalla società. Successivamente però in data 18 09 2017, il reclamante comunicava con email, alla Commissione Tesseramento di Questo Tribunale, che la società S.P.D. Branciforti aveva concesso lo svincolo e che la materia del contendere era quindi cessata. Il Tribunale, esaminata, nella seduta del 27 09 2017, tutta la documentazione prodotta dall'istante, ravvisata, irrilevante ed inconferente la circostanza della omessa notificazione del reclamo alla controparte, in ragione della successiva rinuncia all'azione del reclamante, come da comunicazione del 18 09 2017, ritiene cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale preso atto della rinuncia all'azione da parte del sig. Bruno Antonino, dichiara cessata la materia del contendere ed ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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