F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 07/TFNT del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 06/ TFNT del 27 Settembre 2017 (dispositivo) – Reclamo 007 – NIGRO ILARIA/A.C.F. TORINO (mancato accoglimento svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.)
Reclamo 007 - NIGRO ILARIA/A.C.F. TORINO
(mancato accoglimento svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.)
Con atto del 18 agosto 2017, la calciatrice Ilaria Nigro proponeva reclamo avverso il provvedimento del 25 luglio 2017, con cui l'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Dilettanti aveva rigettato la propria richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF dalla ACF Torino.
A fondamento del reclamo la calciatrice deduceva che:
in data 16 novembre 2016 aveva presentato domanda di svincolo ex art. 109 NOIF dalla dalla ACF Torino, sussistendone i presupposti;
contestualmente la società si opponeva alla detta richiesta, sostenendo di aver effettuato le dovute convocazioni;
poiché non erano state rispettate dalla società. le procedure previste dalla legge per gli inviti alle visite mediche e per le contestazioni, la calciatrice reiterava in data 28 novembre 2016 la richiesta di svincolo;
reiterazione che avveniva anche il 20 febbraio 2017;
con provvedimento del 25 luglio 2017, l'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Dilettanti rigettava la richiesta di svincolo ex art. 109, in quanto "spedito fuori termine" ;
tale provvedimento doveva ritenersi errato, in quanto l'inoltro dell'istanza era avvenuto nei termini di legge.
Con memoria del 24 agosto 2017, la società ACF Torino contestava le deduzioni svolte dalla reclamante, sostenendo che la stessa, pur regolarmente convocata alle gare, così come richiesto dall'art. 109 NOIF, ed invitata a presentare i certificati di idoneità medico sportiva non aveva ottemperato agli inviti. La società, inoltre, deduceva che erano state inviate alla calciatrice le dovute contestazioni alle inadempienze.
Il reclamo è fondato e, pertanto, va accolto.
L'art. 109 NOIF, al primo ed al secondo comma così recita: Il calciatore "non professionista" e "giovane dilettante" il quale, tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore tesserato della prescritta certificazione di idoneità a/l'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.
Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso omissis
Secondo tale norma, dunque, la richiesta di svincolo deve essere effettuata entro il 15 giugno o, nel caso di campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, allorquando il calciatore, nel corso della stagione sportiva non abbia preso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali.
Nel caso, di specie, è vero che l'istanza ex art. 109 l.f. è stata presentata allorquando la stagione sportiva non si era ancora conclusa e che, dunque, a quella data vi poteva ancora essere la possibilità che la calciatrice prendesse parte al numero di gare richiesto dalla suddetta norma, tuttavia, quando l'Ufficio Tesseramento della Lega Nazionale Dilettanti ha esaminato l'istanza, la stagione sportiva si era conclusa, con la conseguenza che l'Ufficio Tesseramenti avrebbe ben potuto verificare la sussistenza, per i motivi che di seguito si esporranno, dei presupposti per lo svincolo ex art. 109 NOIF.
Non può, dunque, sostenersi, come erroneamente ha fatto l'Ufficio Tesseramenti, che la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF era stata spedita fuori termine.
Il quarto comma dell'art. 109 NOIF prevede che: Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità a/l'attività sportiva non rispettati dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse.
Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse.
Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazione, se il calciatore, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.
L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore ed il Comitato competente deve provvedere allo svincolo d'autorità dello stesso.
Nel caso di specie, la Società, pur avendo invitato la calciatrice a presentare la certificazione d'idoneità all'attività sportiva ed a convocare la stessa per la partecipazione alle gare, non ha provveduto a contestare le inadempienze nei modi e nei termini previsti dall'art. 109 NOIF.
Si è visto, difatti, che l'art. 109 richiede che, laddove il calciatore non ottemperi all'invito concernente la presentazione dei certificati di idoneità, ovvero non si presenti alle gare cui è stato convocato, la società è tenuta a contestare, entro otto giorni, i detti inadempimenti a mezzo lettera raccomandata.
La società, invece, ha provveduto a convocare la calciatrice inoltrandole, il medesimo giorno (10 ottobre 2016), le convocazioni per diverse gare che si sarebbero tenute nel mese di novembre 2016. In dette convocazioni la società riportava il seguente avvertimento : Ti annuncio che la tua continua inadempienza verso il TCF costituisce grave violazione alle più elementari norme di comportamento sociale ed etico.
La società, dunque, non ha contestato le inadempienze negli otto giorni successivi al loro verificarsi .
Di qui l'accoglimento del reclamo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale accoglie il reclamo della calciatrice Nigro Ilaria e per l'effetto dichiara la stessa svincolata dalla società A.C.F. Torino.
Ordina restituirsi la tassa.
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