F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 07/TFNT del 09 Ottobre 2017 (motivazioni) relativa al C.U. n. 06/ TFNT del 27 Settembre 2017 (dispositivo) – Reclamo 011 – SOLCHI MATTEO/A.C.D. TREVISO (richiesta svincolo per apocrifìa di firma)

Reclamo 011 - SOLCHI MATTEO/A.C.D. TREVISO

(richiesta svincolo per apocrifìa di firma)

Con reclamo del 30 agosto 2017, proposto a Questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, il sig. Bolchi Matteo, ha chiesto lo svincolo dalla A.C.D. Treviso per non aver mai sottoscritto, con quest'ultima società sportiva , il tesseramento quindi sostenendo la falsità della firma  apposta in calce ad esso.

In data 4 settembre 2017, veniva formalmente richiesto dall'Ufficio di Segreteria di Questo tribunale, il deposito della ricevuta della raccomandata attestante l'avvenuta notificazione del reclamo alla controparte ed il versamento della tassa reclamo.

Il Tribunale, nella riunione del 27 09 2017, acquisita ed  esaminata tutta  la  documentazione prodotta dall'istante, ha ravvisato l'omessa notificazione del reclamo alla controparte e l'omesso versamento della tassa reclamo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, ravvisata l'omessa notificazione del reclamo alla società sportiva A.C.D. Treviso da parte del reclamante, sig. Solchi Matteo, dichiara, ai sensi dell'art . 33 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC,  inammissibile il suddetto reclamo.

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