F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO 34 – BONAVETTI ALESSANDRO (CALCIATORE MINORE N. 13.3.2003 – MATR. FIGC 7021420) – BONAVETTI ANDREA FELICE/DENISE ARDAGNA (GENITORI) – GSD LA SPEZIA CALCIO – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA NON INCLUSIONE DEL CALCIATORE BONAVETTIALESSANDRONELLALISTADISVINCOLO).

 

RECLAMO 34 – BONAVETTI ALESSANDRO (CALCIATORE MINORE N. 13.3.2003 – MATR. FIGC 7021420) - BONAVETTI ANDREA FELICE/DENISE ARDAGNA (GENITORI) – GSD LA SPEZIA CALCIO - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO LA NON INCLUSIONE DEL CALCIATORE BONAVETTIALESSANDRONELLALISTADISVINCOLO).

Ricorrono innanzi  al Tribunale  Federale  Nazionale - Sezione  Tesseramenti i  sig.ri Bonavetti Andrea Felice e Ardagna Denise quali genitori del minore Alessandro, lamentando la mancata inclusione del tesserato nella lista di vincolo, rappresentando e confermando l’interesse e la volontà del calciatore di svincolarsi dalla GSD La Spezia Calcio.

Risulta notiziata la società di appartenenza che nulla deduce, così come  risulta  versata  la relativa tassa.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, nel valutare il caso di specie, rileva che agl’atti non vi è alcun accordo che possa far pensare ad una volontà tra le parti di svincolare il calciatore ed ad una successiva iniziativa per il conseguimento, laddove lo stesso Tribunale è stato adito quale primo Organo di Giustizia, in luogo di quello amministrativo territoriale.

Va da se che il Tribunale adito può e deve decidere unicamente avverso l’inclusione o la non

inclusione del tesserato ed a seguito di atto ufficiale dell’Organo amministrativo, investito in primo grado.

Tale mancanza rende inammissibile il ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

dichiara  inammissibile  il  ricorso  presentato  dal  calciatore  minore  Bonavetti  Alessandro  -  n. 13.3.2003 – matr. FIGC 7021420 e dai genitori Bonavetti Andrea Felice e Denise Ardagna. 

Dispone incamerarsi la tassa.

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