F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2018/2019 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 17/FTN del 20 marzo 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n.16/FTN del 4 marzo 2019 (dispositivo) RECLAMO 38 – ROLFO BEATRICE (CALCIATRICE – N. 11.8.1999 – MATR. FIGC 2469663) – SC MUSIELLO SALUZZO 90 ASD – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL RIGETTO DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 109 NOIF).
RECLAMO 38 – ROLFO BEATRICE (CALCIATRICE – N. 11.8.1999 – MATR. FIGC 2469663) – SC MUSIELLO SALUZZO 90 ASD - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – AVVERSO IL RIGETTO DELLA RICHIESTA DI SVINCOLO EX ART. 109 NOIF).
La sig.ra Beatrice Rolfo, in data 23.1.2019 preponeva reclamo avverso la decisione del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta-Ufficio Tesseramento con la quale il citato Comitato avrebbe rigettato la richiesta di svincolo de qua. Il citato Comitato avrebbe motivato il rigetto sulla base del convincimento per cui la richiesta in oggetto sarebbe dovuta essere inoltrata al termine del campionato ed entro il 15 giugno. Avverso il detto provvedimento l’odierna reclamante ha altresì opposto che durante la stagione corrente, non sarebbe stata convocata né per il raduno iniziale né per alcuna gara ufficiale del campionato Eccellenza Regionale al quale è iscritta la SC Musiello Saluzzo 90 ASD e ciò per cause ad ella non imputabili. Precisava poi che, all’epoca della richiesta, la SC Musiello Saluzzo 90 ASD aveva disputato 8 gare del relativo campionato alle quali la reclamante non aveva partecipato per mancata convocazione, pur essendo assolutamente idonea all’attività agonistica. La reclamante specificava inoltre di aver ricevuto due comunicazioni: una raccomandata datata 21.11.2018 contenente la convocazione per partecipare alla partita di campionato Borghetto Borbera-Musiello Saluzzo del 2.12.2018 ma contestava che tale comunicazione risultava sprovvista dell’indicazione del luogo ove recarsi; l’altra, datata 12.11.2018, inerente una richiesta (ingiustificata) di rinnovo della visita medica effettuata il 12.2.2018, presso l’Ambulatorio Bios sito in Saluzzo alla Via Torino n. 73 bis. La sig.ra Rolfo, per quanto innanzi, riteneva fondata la formulata richiesta di svincolo per inattività, ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 Norme Organizzative Interne F.I.G.C. con inclusione in “lista di svincolo” e con effetto immediato.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Va sul punto osservato che risulta essere stato effettivamente integrato il contradittorio atteso che risulta essere stata provato l’inoltro alla società SC Musiello Saluzzo 90 ASD, sia della richiesta di svincolo presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta-Ufficio Tesseramento in data 12.12.18, che dell’odierno ricorso dinanzi questo Tribunale in data 23.1.2019; la suddetta società nulla ha ritenuto di contro dedurre né in rito che nel merito.
Nel merito anche le circostanze addotte dalla ricorrente sono condivisibili laddove non vi è dubbio che la calciatrice, per motivi ad Ella non imputabili, non abbia preso parte alle gare (come disposto dalla norma invocata).
Va poi osservato che sebbene la società abbia inoltrato richiesta di nuove visite mediche, indipendentemente dalla valutazione della validità di tale convocazione, non risulta però essere stata effettuata alcuna successiva contestazione obbligatoria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 109 capo 4 NOIF. Inoltre e da ultimo va osservato che su tutto quanto innanzi considerato la società non ha mai minimamente ritenuto di controdedurre.
Tanto premesso.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
accoglie il reclamo presentato dalla calciatrice Rolfo Beatrice - n. 11.8.1999 – matr. FIGC 2469663 e, per l’effetto, dichiara la stessa svincolata dalla società SC Musiello Saluzzo 90 ASD a far data del 12.12.2018.
Dispone restituirsi la tassa.
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