F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/FTN del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 1/FTN del 16 Luglio 2019 (dispositivo) AMADU GIULIA (GENITORE) PER CATALDI AGOSTINO DANIELE (CALCIATORE – N. 11.6.2001 – MATR. FIGC 6790223) CONTRO USD USINESE – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA RECLAMANTE).

AMADU GIULIA (GENITORE) PER CATALDI AGOSTINO DANIELE (CALCIATORE - N. 11.6.2001 – MATR. FIGC 6790223) CONTRO USD USINESE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONE DELLA RECLAMANTE).

Propone reclamo innanzi alla Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, la sig.ra Amadu Giulia, genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minorenne Cataldi Agostino Daniele chiedendo dichiararsi nullo e/o inesistente il vincolo pluriennale sottoscritto a favore della USD Usinese, per la stagione sportiva 2018/2019, dal momento che il relativo modulo di tesseramento non reca la sua firma ma, unicamente, quella del minore e dell’altro genitore,

Il reclamo risulta inviato anche alla società di appartenenza, così come risulta versata la necessaria tassa.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, nel verificare la regolarità formale e sostanziale della richiesta ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Sardegna - L.N.D. la documentazione in originale, ivi compresa la copia del provvedimento avversato.

Allo stato non risulta pervenuta alcuna nota e/o controdeduzione ad opera della società, nonostante l’invio della raccomandata.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto rileva che il calciatore, nato il 11/6/2001, ha raggiunto la maggiore età in data 11/6/2019 e, pertanto, alla data di invio del reclamo del 12/6/2019 lo stesso era maggiorenne ed avrebbe potuto e dovuto rappresentare in proprio le relative rivendicazioni; pur volendo valutare ad ampio raggio quanto rappresentato il reclamo non reca neanche la firma del calciatore e per adesione.

Allo stato, pertanto, il reclamo, appare inammissibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 30, comma 21 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.

Dispone incamerarsi la tassa.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it