F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C.U. n. 3/FTN del 23 Luglio 2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 1/FTN del 16 Luglio 2019 (dispositivo) DOMINICI ALESSANDRA (GENITORE) PER MANUNZA FEDERICO (CALCIATORE – N. 13.11.2001 MATR. FIGC 6893085) CONTRO USD USINESE – (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONEDELLA RECLAMANTE).
DOMINICI ALESSANDRA (GENITORE) PER MANUNZA FEDERICO (CALCIATORE - N. 13.11.2001 MATR. FIGC 6893085) CONTRO USD USINESE - (RICORSO EX ART. 30, COMMA 18, LETT. A CGS – RICHIESTA ANNULLAMENTO TESSERAMENTO PER MANCATA SOTTOSCRIZIONEDELLA RECLAMANTE).
Propone reclamo innanzi alla Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, la sig.ra Dominici Alessandra Silvia, genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minorenne Manunza Federico chiedendo dichiararsi nullo e/o inesistente il vincolo pluriennale sottoscritto a favore della USD Usinese, per la stagione sportiva 2018/2019, dal momento che il relativo modulo di tesseramento non reca la sua firma ma, unicamente, quella del minore e dell’altro genitore,
Il reclamo risulta inviato anche alla società di appartenenza, così come risulta versata la necessaria tassa.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, nel verificare la regolarità formale e sostanziale della richiesta ha provveduto a richiedere al Comitato Regionale Sardegna - L.N.D. la documentazione in originale, ivi compresa la copia del provvedimento avversato.
Allo stato non risulta pervenuta alcuna nota e/o controdeduzione ad opera della società, nonostante l’invio della raccomandata.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto rileva che il C.U. n°135/A del Consiglio Federale in data 30/5/19 ha apportato sostanziali modifiche all’art. 39 NOIF e per quanto concerne il “Tesseramento dei calciatori” richiedendo, espressamente, come il relativo modulo di tesseramento debba essere “sottoscritto da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale”.
Quello esibito non reca la firma della reclamante, quale genitore esercente la responsabilità genitoriale.
Il reclamo, pertanto, merita di essere accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
accoglie il ricorso presentato da Dominici Alessandra (genitore) per Manunza Federico (calciatore n. 13.11.2001 – matr. FIGC 6893085), e per l’effetto, dichiara lo svincolo di quest’ultimo dalla società USD Usinese.
Ai sensi dell’art. 30, comma 21 CGS, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza.
Dispone restituire la tassa.
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