F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 5/TFN del 11.9.2019 – (Bartilotti Francesco / ASD Real Dem Calcio a 5 – Reg. Prot. 16/TFN-ST) Decisione n. 5/TFN 2019/2020 Reg. Prot. 16/TFN
Decisione n. 5/TFN 2019/2020
Reg. Prot. 16/TFN
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
Avv. Andrea Annunziata – Presidente;
Avv. Fabio Sarandrea – Vice Presidente;
Avv. Vincenzo Esposito Corona – Componente (Relatore);
Avv. Stefano Persichelli – Componente;
Avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 2 settembre 2019
a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS proposto dal calciatore Bartilotti Francesco (n. 7.11.1996 - matr. FIGC 6736329) al fine di richiedere l’annullamento del tesseramento dalla società ASD Real Dem Calcio a 5 (matr.FIGC 600183) per apocrifia della firma del calciatore,
la seguente
DECISIONE
Propone reclamo innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti il calciatore Bartilotti Francesco lamentando l’ingiusto vincolo a favore della ASD Real Dem Calcio a 5 per la stagione sportiva corrente, dal momento che alcuna sottoscrizione del tesseramento si è posta in essere a favore della società e, se esistente, si è dichiarato dell’apocrifia della firma
Il reclamo reca, nella parte espositiva, anche ampia rappresentazione dei fatti e dei motivi che lo vedevano svincolato, a seguito di un precedente tesseramento, sempre nei confronti della medesima società.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti così adito ha provveduto a richiedere alla Divisione Calcia a 5 il modello di tesseramento in originale, oggi opposto.
Allo stato risulta versato il contributo alla Giustizia Sportivo come dovuto dal reclamante.
La società ASD Real Dem Calcio a 5, notiziata, ha inviato le proprie controdeduzioni, indicando come il tesseramento per la stagione sportiva 2019/20 era stato sottoscritto dal calciatore e, pertanto, l’etto si era perfezionato con il deposito.
All’udienza di trattazione per il calciatore interveniva il proprio procuratore, Avv. Priscilla Palombi, munita di formale e valida procura, la quale si riportava al ricorso depositato ed ai contenuti, ribadendo la veridicità delle argomentazioni, chiedendone l’integrale accoglimento; in tale data depositata la perizia calligrafica effettuata dalla dott.ssa Rossetti, inviata nella medesima data di trattazione anche alla società, oltre ad una dichiarazione del presunto datore di lavoro del calciatore a mezzo della quale si affermava che alla data di sottoscrizione del tesseramento lo stesso si trovava sul luogo di lavoro e non altrove.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti nel valutare il reclamo così come proposto ed in via preliminare, ritiene di non consentire l’acquisizione dei documenti depositati solo durante l’adunanza, poiché tardivi e, di fatto, in violazione del principio del contraddittorio.
Nel merito ed a seguito della verifica delle firme apposte sui documenti acquisiti di cui, alcuni, per la sola comparazione, il Tribunale ritiene che la firma presente sul tesseramento di cui si vuole ricondurre l’autenticità in danno del calciatore, non è stata dallo stesso apposta, per grafia ed andamento, laddove le differenti caratteristiche fanno emergere una sicura incompatibilità scrittoria, atta a consentire la formazione del dissenso.
Pertanto Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti è giunto alla conclusione che il tesseramento non è riconducibile alla figura del calciatore e
P.Q.M.
il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti
accoglie il ricorso presentato dal calciatore Bartilotti Francesco e, per l’effetto, dichiara nullo il tesseramento dello stesso a favore della società ASD Real Dem Calcio a 5. Dispone la trasmissione degl’atti alla Procura Federale ex art. 89, co.7 CGS per i provvedimenti di competenza. Ordina la restituzione del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.