F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 29/TFN del 5.12.2019 – (Matteo Gerardi / ACD Lucento – Reg. Prot. 39/TFN-ST) Decisione n. 29/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 39/TFN-ST

Decisione n. 29/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 39/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Avv. Massimo Procaccini – Presidente;

Avv. Fabio Sarandrea – Vice Presidente;

Avv. Filippo Crocè – Componente;

Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;

Avv. Francesca Paola Rinaldi – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 27 novembre 2019,

a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a, CGS, proposto dal calciatore Matteo Gerardi (n. 23.2.2001 - matr. FIGC 5810505) al fine di ottenere lo svincolo dalla società ACD Lucento (matr. FIGC 62289) per apocrifia della firma del padre sul modulo di tesseramento,

la seguente

DECISIONE

Con atto dell11 novembre 2019, il calciatore Matteo Gerardi, tessera FIGC n. 5810505, adiva il Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, per ottenere lannullamento dell’atto di tesseramento con vincolo pluriennale n. DL7419560 e per l’effetto lo svincolo dalla società ACD Lucento.

A fondamento del ricorso il calciatore deduceva che:

nellestate  2018,  il  ricorrente,  allepoca  minorenne,  e  la  madre  avrebbero  sottoscritto  latto  di  tesseramento  n. DL7419560 in favore della ACD Lucento, con l’intendimento di aderire ad un vincolo della durata di un anno;

all’atto della sottoscrizione del tesseramento, il padre del calciatore sarebbe stato assente;

alla fine del mese di Luglio 2019, il calciatore avrebbe appreso che il tesseramento sottoscritto prevedeva un vincolo pluriennale in luogo del vincolo annuale al quale lo stesso credeva di aver aderito;

il calciatore, pertanto, avrebbe provveduto a richiedere alla ACD Lucento il rilascio di copia dellatto di tesseramento.

Ciò in quanto vi era la possibilità che latto di tesseramento contenesse la firma apocrifa del padre, Roberto Gerardi; nonostante  le  numerose  richieste,  la  ACD  Lucento  non  avrebbe  provveduto  al  rilascio  della  suddetta  copia.  Di conseguenza il calciatore avrebbe fatto richiesta alla FIGC di accesso agli atti;

ricevuto il modulo dalla FIGC, il calciatore, resosi conto della falsità della firma del padre, avrebbe provveduto ad incaricare un perito per la redazione di una perizia inerente lapocrifia della firma apposta sullatto di tesseramento a nome del padre, Roberto Gerardi;

da tale perizia sarebbe effettivamente emersa la falsità della suddetta firma; di qui la nullità dellatto di tesseramento.

Il ricorso era regolarmente notificato alla ACD Lucento.

Con atto del 25 novembre 2019, la ACD depositava le proprie controdeduzioni. In particolare, con il suddetto atto la ACD Lucento deduceva:

l’inammissibilità del ricorso per tardività ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS;

il difetto di legittimazione attiva, avendo il calciatore contestato la falsità della firma del padre e, dunque, di un soggetto diverso dal ricorrente;

nel merito, linfondatezza del ricorso.

All’udienza tenutasi in data 27 novembre 2019, veniva sentito il calciatore, assistito dal suo legale, nonché il legale della ASD Lucento.

Le parti si riportavano ai propri atti. Con riferimento all’eccezione di tardività della proposizione del ricorso, il legale del calciatore affermava che il deposito dello stesso era stato preceduto da trattative intercorse tra le parti.

Il ricorso è inammissibile.

Lart. 89 CGS, che regola il procedimento innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, al comma 1 lett. a) stabilisce che il procedimento è instaurato su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dellatto da impugnare.

Lart. 44, comma 6, CGS stabilisce, a sua volta, che tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

Nel caso di specie, il suddetto termine di trenta giorni dalla conoscenza dellatto da impugnare non è stato rispettato.

Dallesame degli atti prodotti in giudizio si evince, difatti, che il ricorso è stato depositato presso il Tribunale Federale Nazionale in data 18 novembre 2019.

La conoscenza dell’atto da impugnare, ossia il modulo di tesseramento n. DL7419560, si è avuta in data 30 settembre 2019.

Ciò si evince da numerosi elementi.

In primo luogo, dalla copia conforme dell’atto di tesseramento consegnata dalla FIGC al calciatore, a seguito di richiesta di accesso agli atti, e prodotta in giudizio come allegato n. 1, la quale reca la data del 30 settembre 2019.

In  secondo  luogo,  dallatto  con  cui  il  calciatore  delega  il  padre,  RobertGerardi,  a  ritirare  la  copia  dellatto  di tesseramento presso la FIGC.

La circostanza che l’atto di tesseramento sia stato conosciuto in data 30 settembre 2019 trova conferma nella perizia calligrafica prodotta in atti dallo stesso ricorrente. In detta perizia, difatti, si riconosce espressamente che la copia dellatto di tesseramento è stata rilasciata dalla FIGC in data 30 settembre 2019.

Né psostenersi che, per poter far valere il proprio diritto, il ricorrente avrebbe dovuto attendere lesito della perizia. Detta perizia, difatti, reca la data del 14 ottobre 2019 mentre il ricorso è stato depositato in data 18 novembre 2019.

Il ricorso, in definitiva, deve ritenersi tardivo e, dunque, inammissibile.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

allesito della Camera di consiglio, dichiara inammissibile il ricorso del calciatore Matteo Gerardi ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. a, CGS.

Dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

Dispone altresì trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza ai sensi dellart. 89, comma 7, CGS.

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