F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 32/TFN del 12.12.2019 – (Schioppa Sergio e Sacco Angela per Schioppa Matteo / ASD Audace 1919 – Reg. Prot. 37/TFN-ST). Decisione n. 32/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 37/TFN-ST
Decisione n. 32/TFN-ST 2019/2020
Reg. Prot. 37/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
Avv. Massimo Procaccini – Presidente;
Avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;
Avv. Fabio Sarandrea – Vice Presidente;
Avv. Filippo Crocè – Componente (Relatore);
Avv. Laura Vasselli – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il 10 dicembre 2019,
a seguito del Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato da Schioppa Sergio e Sacco Angela (genitori) per Schioppa Matteo (n. 21.04.2003 - matr. FIGC 7027708) al fine di richiedere lo svincolo dalla società ASD Audace 1919 (matr. FIGC 937827) per mancata sottoscrizione del modulo di tesseramento da parte della madre,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 18 settembre 2019, pervenuto a questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, in data 12 novembre 2019, la signora Sacco Angela, madre del calciatore Schioppa Matteo di anni 16, ha richiesto lo svincolo dalla società ASD Audace 1919, per non aver sottoscritto il modulo di tesseramento N. DL8491962.
Il ricorso, corredato anche da dichiarazione separata di non opposizione allo svincolo, rilasciata e sottoscritta dal padre, Schioppa Sergio, del calciatore minorenne, è stato ritualmente notificato alla società contro-interessata, a mezzo plico raccomandato, inviato presso la sede della stessa, in Genazzano, via del Crocefisso, 44/46, in data 18 settembre 2019, poi restituito al mittente per compiuta giacenza, come da documentazione prodotta in atti.
A sostegno di quanto affermato, la ricorrente ha prodotto varie scritture di comparazione, tra le quali la fotocopia della propria carta di identità, con firma apposta in epoca anteriore alla sottoscrizione della scheda di tesseramento per la quale chiede l’annullamento.
La ASD Audace 1919 non si è costituita.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Il Tribunale Federale Nazionale riunitosi in data 10 dicembre 2019, acquisita ed esaminata tutta la documentazione prodotta dalla ricorrente, accertata la regolare instaurazione del contraddittorio, rileva che, sulla scheda di tesseramento, presumibilmente sottoscritta in data 2 settembre 2019, risultano apposte le firme di entrambi i genitori, Schioppa Sergio e Sacco Angela nonché quella del calciatore Schioppa Matteo di anni 16. Tuttavia, dalla comparazione della firma della Ricorrente, apposta sul modulo di tesseramento con quella apposta, dalla medesima, sul proprio documento di identità, appare, ictu oculi, l’assoluta difformità con conseguente logica fondatezza e veridicità delle proprie affermazioni.
A tale proposito va rilevato che, il tesseramento ivi impugnato, imponendo un vincolo pluriennale al calciatore Schioppa Matteo, avendo egli compiuto 16 anni in epoca anteriore alla data di sottoscrizione del medesimo, deve essere firmato obbligatoriamente da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, a norma del secondo comma del novellato art. 39 NOIF, che ravvisa, evidentemente, in relazione alla precitata circostanza temporale, un atto di non ordinaria amministrazione.
Peraltro non sussistono comportamenti sostanziali, delle parti in causa, diversamente concludenti (facta concludentia) che lascino spazio a contraria determinazione, laddove invece emerge chiaramente, dalle indagini processuali, che il calciatore Schioppa Matteo non ha partecipato ad alcuna competizione sportiva con la società ASD Audace 1919 e che il ricorso è stato tempestivamente e rapidamente proposto, dopo (soltanto) 16 giorni dalla data di registrazione del tesseramento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, all’esito della Camera di Consiglio, accoglie il ricorso presentato da Sacco Angela, quale responsabile genitoriale del figlio minore Matteo Schioppa, cui ha prestato adesione l’altro genitore, Schioppa Sergio, e, per l’effetto, dichiara nullo il tesseramento in favore della società ASD Audace 1919. Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS
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