F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 34/TFN del 14.1.2020 – (ASD Lumignacco / Nascimbeni Alessandro – Reg. Prot. 43/TFN-SD). Decisione n. 34/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 43/TFN-ST

Decisione n. 34/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 43/TFN-ST

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Avv. Andrea Annunziata – Presidente;

Avv. Massimo Procaccini – Vice Presidente (Relatore);

Prof. Domenico Apicella – Componente;

Avv. Francesco Corsi – Componente;

Avv. Filippo Crocè – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 9 gennaio 2020,

a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dalla società ASD Lumignacco (matr. FIGC 75014) avverso il provvedimento di svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dal CR Friuli Venezia Giulia – LND nei confronti del calciatore Nascimbeni Alessandro (n. 06.08.1999 – matr. FIGC 5445694),

la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 11 dicembre 2019, il Presidente pro tempore della ASD Lumignacco, assistito dal procuratore legale, ha depositato tramite Pec presso la segreteria di questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - un ricorso ai sensi dell’art. 89 comma 1 lett. a del CGS per sentir dichiarare nullo e privo di effetti il provvedimento di svincolo per inattività del calciatore Nascimbeni Alessandro emesso dal CR Friuli Venezia Giulia – LND, esponendo in fatto ed in diritto che:

- il C.R. aveva ingiustificatamente disatteso l’opposizione manifestata dalla Società nel rispetto di quanto previsto dall’art. 109 comma 3° NOIF in ordine al difetto dei presupposti di fatto richiesti dalla predetta norma, poiché il calciatore aveva

omesso di presentare il certificato d’idoneità sportiva e di partecipare alle sedute di allenamento con la squadra.

Il calciatore ha provveduto, tramite legale, a presentare formali e rituali controdeduzioni, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per non aver notificato alla controparte gli allegati del ricorso stesso e, comunque, deducendone l’infondatezza nel merito, poiché:

- l’opposizione non era stata preannunciata ai sensi dell’art. 109 comma 3°, secondo cpv., NOIF;

- l’invito a presentare il certificato d’idoneità sportiva era stato inviato una volta sola (anziché due) e l’inadempienza del calciatore non era stata contestata nei modi e termini di cui al comma 4.

I legali delle due parti sono comparsi dinanzi al Collegio giudicante nell’odierna riunione, ribadendo le rispettive ragioni e chiedendo  l’accoglimento  delle  contrapposte  istanze.

Il C.R. Friuli Venezia Giulia ha trasmesso, su richiesta del TFN, tutta la documentazione in suo possesso.

Il Tribunale, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, ha deciso come segue.

Occorre rilevare in primo luogo che la omessa allegazione degli allegati al ricorso in sede di notifica dell’atto introduttivo della controversia non costituisce motivo di inammissibilità non solo perché non prevista dalle norme del CGS, ma anche perché trattasi di documenti che, nel caso in esame, il calciatore già conosceva e, comunque, potevano agevolmente essere reperiti presso la Segreteria.

Parimenti priva di fondamento è l’eccezione della mancanza del “preannuncio” dell’opposizione proposta dinanzi al C. R. competente, sia perché tale incombente è richiesto solo quando l’opposizione non perviene all’Organo giudicante nel termine di otto giorni dalla richiesta (e nel caso concreto è giunta il 30 ottobre 2019 (fg. 48) appena quattro giorni dopo la spedizione della richiesta di svincolo), sia perché la necessità di tale preavviso è riferibile ai casi di opposizione che, se inoltrata a mezzo posta richiede tempi lunghi per la consegna, mentre in caso di invio tramite Pec i tempi sono addirittura azzerati.

Per quanto riguarda infine il merito della domanda di svincolo per inattività, ricordiamo i precedenti “giurisprudenziali” di

questo Tribunale e cioè che i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 109 (tesseramento e disponibilità del calciatore da parte della società entro il 30 novembre) costituiscono i presupposti di fatto dello svincolo, certamente presenti nel caso in esame. Tuttavia, come già affermato dal Tribunale il termine del comma 2 (15 giugno oppure 15 giorni dopo la conclusione del campionato, se successiva) è un termine di decadenza del diritto allo svincolo di cui avvalersi nella successiva stagione sportiva, ma non preclude il diritto allo svincolo anche nel periodo precedente, nel corso del campionato, se il calciatore (in presenza delle condizioni di cui al comma 4) deduca di non aver “preso parte, per motivi a lui non imputabili ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”, fatte salve le ipotesi eccezionali che seguono (ovvero: 1) servizio militare o servizio obbligatorio equiparato del calciatore; 2) omessa presentazione del certificato d’idoneità sportiva del calciatore nonostante almeno due inviti da contestare nei modi di cui al successivo comma 4). In questi casi, quindi, lo svincolo può essere richiesto anche prima e molto prima del 15 giugno, ma spetta al Tribunale di valutare caso per caso secondo ragionevolezza, respingendo la pretesa dello svincolo automatico dopo quattro giornate dall’inizio del campionato in assenza di impiego del calciatore. Occorre infatti tener presente che specialmente nelle società con numerosi giovani dilettanti da impiegare, possono verificarsi condizioni particolari sopravvenute anche improvvisamente nel corso di un così breve lasso temporale (condizioni di idoneità sportiva, ma di scarsa forma atletica). Di conseguenza, occorre valutare se il mancato impiego del calciatore in quattro gare ufficiali sia realmente dimostrativo di carenza totale dell’interesse della società all’impiego ed all’utilizzazione del calciatore stesso.

Sulla base di tali premesse, occorre rilevare che nel caso in esame il campionato cui partecipava la Società ricorrente (per stessa ammissione del legale del calciatore, presente alla riunione) era iniziato il 15 settembre 2019 e l’istanza di svincolo era stata spedita il 26 ottobre, a distanza di poco più di un mese, periodo temporale che comprendeva solo sei domeniche ed altrettante possibilità d’impiego del calciatore. Peraltro, il calciatore ha omesso di fornire anche semplici dichiarazioni di parte a sostegno della richiesta di svincolo, al di fuori del generico riferimento all’art. 109 NOIF. Ed inoltre, anche volendo prescindere dall’esistenza di due richieste di presentazione del certificato d’idoneità sportiva, seguite dalla contestazione d’inadempienza, nei modi e termini indicati nel comma 4, è certo che almeno una richiesta formale era stata inviata al calciatore (seguita da una seconda in data 30-10-19) e che quest’ultimo non ha negato l’accusa di non aver presenziato agli allenamenti.

Pertanto, ritiene il Tribunale che nel caso concreto la richiesta di svincolo, tenuto conto di tutte le specifiche circostanze di fatto anzidette, sia intempestiva rispetto al breve periodo di campionato trascorso ed a quello, molto più lungo, del campionato ancora da disputare.

Ne consegue, in definitiva, che lo svincolo del calciatore Nascimbeni non può trovare accoglimento ed il provvedimento del C.R. Friuli Venezia Giulia deve essere dichiarato nullo ed inefficace.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

all’esito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dalla ASD Lumignacco e quindi dichiara nullo e privo di efficacia il provvedimento di svincolo del calciatore Nascimbeni Alessandro, con effetto dalla data odierna.

Dispone restituirsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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