F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 37/TFN del 10.2.2020 – (Castiglione Marco per il calciatore minore Castiglione Nicholas / ASD FC Meridien Larciano – Reg. Prot. 49/TFN-ST) Decisione n. 37/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 49/TFN-ST

 

Decisione n. 37/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 49/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Avv. Andrea Annunziata – Presidente;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente (Relatore);

Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;

Avv. Stefano Persichelli – Componente;

Avv. Francesca Rinaldi – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 10 febbraio 2020,

a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dal sig. Castiglione Marco (genitore) per il calciatore minore Castiglione Nicholas (n. 01.08.2003 - matr. FIGC 2769166) tendente ad ottenere lo svincolo dalla società ASD FC Meridien Larciano (matr. FIGC 943526) per apocrifia delle firme,

la seguente

DECISIONE

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

allesito della Camera di consiglio, rilevato che non risulta ad oggi versato il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva ex art. 48 CGS, dichiara irricevibile il ricorso presentato dal sig. Castiglione Marco (genitore) per il calciatore minore Castiglione Nicholas.

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