F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 40/TFN del 19.02.2020 – (Richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b CGS presentata dal Giudice Sportivo Territoriale del CR Sicilia LND in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Crascì Marco in favore della società ASD Nuova Pol. Acquedolci – Reg. Prot. 50/TFN-ST) Decisione n. 40/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 50/TFN-ST

Decisione n. 40/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 50/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Avv. Andrea Annunziata –  Presidente;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;

Avv. Francesco Corsi – Componente;

Avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;

Avv. Laura Vasselli – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 10 febbraio 2020,a seguito della richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentata dal Giudice Sportivo Territoriale del CR Sicilia LND in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Crascì Marco (n. 06.10.1990 matr. FIGC 5725647) in favore della società ASD Nuova Pol. Acquedolci (matr. FIGC 938359),

la seguente

DECISIONE

Fatto

Con comunicazione del 6 febbraio 2020, il Giudice Sportivo Territoriale del CR Sicilia chiedeva a questo Tribunale, per quanto di competenza, di decidere sulla regolarità o meno della posizione del calciatore Marco Crascì, attualmente in forza alla ASD Santangiolese nel Campionato di Promozione girone B al fine di decidere poi correttamente allesito. Sospendendo quindi la decisione sul punto, il GST esponeva che la Società Pro Falcone, nel reclamo avverso la gara del 26 gennaio 2020 contro la Nuova Polisportiva Acquedolci, con il quale chiedeva l’applicazione della punizione sportiva della perdita della medesima, segnalava una irregolarità del tesseramento del calciatore Marco Crascì che, secondo  la  reclamante,  sarebbe  stata  viziata  per  cause  attinenti  al  suo  precedente  trasferimento  dalla  ASD Santangiolese all’attuale ASD Nuova Polisportiva Acquedolci.

Il vizio dedotto nel reclamo consisteva nel fatto che il Presidente della ASD Santangiolese, al tempo della sottoscrizione del trasferimento che è avvenuta in data 13 Luglio 2019, stava ancora scontando la sanzione sportiva della inibizione della durata di quattro mesi (C.U. 189AA del 20 marzo 2019) e che, di conseguenza, non avendone i poteri, non avrebbe dovuto sottoscriverlo perché non in grado di svolgere attività federale alcuna.

La difesa della ASD Nuova Polisportiva Acquedolci chiedeva il rigetto del ricorso invocando lapplicazione dellart. 39

NOIF ove è stabilito che il tesseramento produce effetto dal momento del deposito telematico del medesimo presso gli uffici federali, che di fatto è avvenuto in data 18 Agosto 2019, ovvero quando la sanzione inibitoria del dirigente sportivo della ASD Santangiolese era già stata scontata.

Diritto

La posizione del calciatore Marco Crascì in forza alla ASD Nuova Polisportiva Acquedolci si deve ritenere perfettamente regolare per le seguenti ragioni.

Il momento costitutivo del tesseramento di un calciatore va individuato in coincidenza della sua decorrenza che – ai sensi dellart. 39 terzo comma delle NOIF - produce la sua efficacia, ovvero la sua idoneità a produrre effetti giuridici, in corrispondenza della data di trasmissione del documento.

Nel caso concreto che qui si occupa, la trasmissione agli uffici federali del tesseramento è materialmente avvenuta in via telematica in data 18 Agosto 2019, peraltro come da ulteriore previsione espressamente contemplata sempre dallart. 39 delle NOIF.

In ogni caso, il tesseramento è pervenuto a destinazione quando il dirigente della società cedente aveva finito di scontare la sanzione inibitoria federale; al riguardo è assolutamente necessario confermare la necessità di applicare i principi generali a salvaguardia dei terzi, facendosi principalmente riferimento a quello di conservazione degli atti.

In particolare, ogni possibile vizio che possa mai inficiare un atto perfettamente realizzato con la volontà delle parti e validamente destinato a perseguire il suo scopo, lascia residuare il mero  effetto  prodromico di esso  a  beneficio automatico dell’effetto sanante che, nel caso di specie, si è poi correttamente concretizzato nei termini di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

allesito della Camera di consiglio, definitivamente pronunciando sulla richiesta di giudizio, dichiara valido ed efficace il tesseramento del calciatore Crascì Marco in favore della società ASD Nuova Pol. Acquedolci.

 

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