F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 41/TFN del 20.02.2020 – (Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dalla società Atalanta BC Spa avverso la decisione dell’Ufficio Tesseramento della Lega Pro di diniego al trasferimento a titolo definitivo in favore della società AS Viterbese Castrense Srl per il calciatore Calì Aimone – Reg. Prot. 45/TFN-ST) Decisione n. 41/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 45/TFN-ST

Decisione n. 41/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 45/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Avv. Andrea Annunziata –  Presidente;

Avv. Vincenzo Esposito Corona – Vice Presidente;

Avv. Francesco Corsi – Componente;

Avv. Stefano Persichelli – Componente;

Avv. Francesca Rinaldi – Componente (Relatore);

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 10 febbraio 2020,

a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dalla società Atalanta BC Spa (matr. FIGC 3580) avverso la decisione dell’Ufficio Tesseramento della Lega Pro di diniego al trasferimento a titolo definitivo in favore della

socieAS Viterbese Castrense Srl (matr. FIGC 937950) per il calciatore Calì Aimone (n. 11.02.1997 – matr. FIGC 4620414),

la seguente

DECISIONE

1. Con reclamo ex art. 89, comma 1, lett. a) del CGS, con richiesta di abbreviazione dei termini, la società Atalanta BC Spa adiva il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti, per ivi sentir così provvedere: in via preliminare, premessi i più opportuni provvedimenti, annullare e/o comunque riformare la decisione della Lega Italiana Calcio Professionistico, datata 10 gennaio 2020, di mancato accoglimento della richiesta di variazione di tesseramento del calciatore Aimone Calì dalla Atalanta Bergamasca Calcio alla AS Viterbese Castrense, e per la conseguenza accogliere la predetta richiesta di variazione di tesseramento; in ogni caso, con vittoria di compensi, spese del presente procedimento e accessori.

Il reclamo, in particolare, aveva ad oggetto il provvedimento con cui la Lega Italiana Calcio Professionistico, in data 10 gennaio 2020, aveva respinto il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Aimone Calì dall’Atalanta alla Viterbese Castrense, in quanto avvenuto in violazione dell’art. 95 NOIF.

A fondamento del reclamo, lAtalanta deduceva che:

- il calciatore Aimone Calì, nel periodo 1 Luglio 2019 – 12 Luglio 2019, era tesserato per la società Montespaccato Srl; in data 12 Luglio 2019, mediante variazione di tesseramento, il calciatore si tesserava per la società Atalanta. In data 13

Luglio 2019, lAtalanta cedeva in prestito al Catanzaro 1929 Srl il calciatore, il quale rimaneva presso questultima società sino al 9 gennaio 2020, allorquando lAtalanta tesserava presso di sé il calciatore per poi, il medesimo giorno, trasferirlo, a titolo definitivo, alla Viterbese Castrense;

- tali tesseramenti non avrebbero determinato alcuna violazione dell’art. 95 NOIF, secondo il quale nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società;

- nello specifico,

- il tesseramento presso il Montespaccato, dall’1 Luglio 2019 al 12 Luglio 2019, avrebbe dovuto considerarsi irrilevante, atteso che, presso il Montespaccato, il calciatore non avrebbe svolto alcuna attività sportiva, in quanto in detto periodo

dellanno le attività sportive delle società dilettantistiche sarebbero sospese per riprendere a fine Luglio

- egualmente irrilevanti, ai fini dellapplicabilità dellart. 95 NOIF, sarebbero i tesseramenti avvenuti in data 12 Luglio 2019 e 9 gennaio 2020 presso lAtalanta, in quanto meramente strumentali e prodromici al contestuale trasferimento del calciatore presso unaltra società sportiva (nel primo caso il Catanzaro, nel secondo la Viterbese);

- in particolare, con riferimento a tali ultimi due tesseramenti, gli stessi avrebbero dovuto considerarsi “tesseramenti tecnici”, ossia tesseramenti posti in essere al solo fine di consentire un successivo trasferimento del calciatore ad altra società;

- tali tesseramenti tecnici”, proprio in quanto aventi il suddetto scopo non determinerebbero alcuna violazione dell’art. 95 NOIF;

- ciò si desumerebbe dalla prassi interpretativa della FIFA che escluderebbe, ai fini del computo dei tesseramenti rilevanti ex art. 5.3 RSTP,  i cd. “technical registrations”, ovverosia quei tesseramenti che avrebbero  carattere  di estemporaneità e strumentalità ad un successivo tesseramento;

- sotto altro profilo, il concetto di stagione sportiva” di cui allart. 95 NOIF dovrebbe essere interpretato nel senso di considerare rilevante solo il periodo dellanno in cui è in corso il campionato, con la conseguenza di dover considerare irrilevanti i tesseramenti intervenuti allorquando il campionato non è ancora iniziato o è già terminato.

2. Con atti del 16 e 17 gennaio 2020, il calciatore Aimone Calì e la società Viterbese Castrense facevano proprio il contenuto del ricorso presentato dall’Atalanta e ne chiedevano laccoglimento.

Si costituiva in giudizio la Lega Italiana Calcio Professionistico, la quale chiedeva il rigetto del reclamo.

A fondamento della richiesta la Lega deduceva che non poteva ritenersi irrilevante, ai fini dellapplicabilità dell’art. 95 NOIF, quantomeno il tesseramento intervenuto tra il calciatore e lAtalanta in data 12 Luglio 2019, a seguito del trasferimento dal Montespaccato, avendo il calciatore sottoscritto un contratto da professionista ex art. 113 NOIF, non sussistendo, inoltre, alcuna contestualità con riferimento al successivo tesseramento presso il Catanzaro.

La Lega, inoltre, contestava linterpretazione data dall’Atalanta al concetto di stagione sportiva”.

3. Alludienza del 10 febbraio 2020 comparivano, per lAtalanta, lAvv. Gian Pietro Bianchi, per la Lega, lAvv. Francesco Bonanni, i quali si riportavano ai propri atti.

4. Il reclamo è infondato e va, pertanto, respinto.

L’art. 95 NOIF, al secondo comma, così recita: Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società.

La ratio della norma è, come riconosciuto dalla stessa Atalanta, quella di evitare uno scambio incontrollato di calciatori tra società diverse nellambito della medesima stagione sportiva, a tutela anche dello stesso calciatore.

Ciò precisato, per ciò che concerne i tesseramenti relativi al Calciatore Aimone Calì, va evidenziato che non può condividersi l’assunto della ricorrente secondo la quale il tesseramento presso il Montespaccato nel periodo 1.7.2019 – 12.7.201sarebbe irrilevante,  in quanto in detto  periodo dell’anno le attività sportive delle  società  dilettantistiche sarebbero sospese per riprendere a fine Luglio.

Come si vedrà meglio in seguito, la prima parte del mese di Luglio segna linizio di una nuova stagione sportiva.

La circostanza che alcune società in detta parte della stagione sportiva, non abbiano ancora iniziato l’attività, non può avere influenza alcuna sulla validità ed efficacia dei tesseramenti in essere.

In altri termini, la circostanza che dall1.7.2019 al 12.7.2019, la società Montespaccato non avesse ancora iniziato le attività preparatorie al campionato, non consente di ritenere invalido ed inefficace il tesseramento del calciatore Aimone Calì presso la stessa società Montespaccato.

Quanto ai tesseramenti avvenuti in data 12 Luglio 2019 e 9 gennaio 2020 presso l’Atalanta, la ricorrente ritiene detti tesseramenti del tutto irrilevanti, definendoli “tesseramenti tecnici”, in quanto strumentali al contestuale trasferimento del calciatore presso unaltra società sportiva (nel primo caso il Catanzaro, nel secondo la Viterbese).

Sul punto, occorre rilevare che sia la normativa nazionale e sia la normativa internazionale, citata dalla stessa ricorrente, non contempla o disciplina, neppure indirettamente, lipotesi del “tesseramento tecnico”.

Né tale pratica è riscontrabile nella prassi.

Del resto, la stessa FIFA, nel parere prodotto dalla ricorrente, dal quale emergerebbe lirrilevanza, ai fini dellapplicabilità dellart. 5.3 RSTP, del tesseramento di un giocatore all’esclusivo scopo di concederlo in prestito ad altra società, afferma

che detta considerazione non è vincolante e pregiudicante per altri casi futuri.

Appurata, dunque, linesistenza di un fondamento giuridico del cd. “tesseramento tecnico, va evidenziato che, se è pur vero che i suddetti tesseramenti hanno avuto una durata assolutamente limitata, non per questo gli stessi non debbano essere ritenuti validi e produttivi di effetti.

Il tesseramento presso lAtalanta, intervenuto in data 12 Luglio 2019, ha fatto sì che il calciatore Aimone Caacquistasse lo status di calciatore professionista con lassunzione di tutti i conseguenti diritti ed obblighi derivanti dal nuovo status, sia a carico del calciatore e sia a carico della società.

Tale tesseramento, ha, inoltre, consentito alla Atalanta di cedere in prestito il calciatore ad altra società professionistica (il Catanzaro), cessione che, quantomeno da un punto di vista patrimoniale, non può non essere produttiva di effetti. Analogo discorso deve farsi in ordine al trasferimento del 9 gennaio 2020 del calciatore Aimone Calì dal Catanzaro in favore della medesima Atalanta, che secondo la ricorrente sarebbe avvenuto al solo scopo di consentire alla stessa di trasferire il calciatore alla Viterbese.

Il suddetto trasferimento, invero, ha permesso all’Atalanta di stipulare un nuovo contratto di cessione con la Viterbese, con tutte le relative conseguenza anche in termini economici per la stessa Atalanta, laddove il medesimo risultato poteva essere ottenuto tramite il trasferimento diretto dal Catanzaro alla Viterbese, essendo tale facoltà espressamente prevista nel contratto stipulato tra il Catanzaro e lAtalanta.

In definitiva, deve ritenersi che i trasferimenti de quibus, pur se di durata limitata, non possono non aver avuto effetti diversi ed ulteriori rispetto al mero passaggio del calciatore tra società diverse.

A ciò si aggiunga che anche il riferimento alla durata non può essere considerato elemento idoneo a giustificare il mancato computo di un tesseramento ex art. 95 NOIF.

Nel caso di specie, uno dei trasferimenti è avvenuto in pari data al tesseramento del calciatore presso lAtalanta, l’altro trasferimento è avvenuto il giorno successivo al tesseramento presso la medesima Atalanta.

È evidente che utilizzare la durata quale elemento idoneo ai fini suddetti determinerebbe una arbitrarietà assolutamente non consentita nella scelta dei tesseramenti da prendere in considerazione.

In definitiva, dei trasferimenti indicati dall’Atalanta nel proprio ricorso occorre tener conto ai fini dellapplicabilità dellart. 95 NOIF.

Rebus sic stantibus!

Attribuire, in altri termini, carattere di neutralità ai trasferimenti definiti dalla ricorrente “tecnici”, significherebbe consentire alle società di aggirare i limiti posti dalla normativa vigente al trasferimento dei calciatori per il soddisfacimento di propri

interessi, generalmente di natura patrimoniale.

Tale conclusione, del resto, trova conferma nella decisione della Corte Federale di Appello citata dalla ricorrente, secondo la quale affinché un tesseramento possa costituire un limite all’attività calcistica, occorre che lo stesso sia non solo valido, ma anche efficace sotto il profilo della concreta possibilità per il calciatore di svolgere tale attività (la Corte, in particolare, nellaccogliere limpugnazione, aveva ritenuto inefficace il tesseramento in quanto limpossibilità di svolgere lattività derivava da cause non imputabili al calciatore).

Da ultimo, deve ritenersi priva di rilievo la tesi avanzata dalla ricorrente, secondo la quale linizio della stagione sportiva coinciderebbe con la prima partita ufficiale del campionato di riferimento.

Tale interpretazione contrasta con il disposto dell’art. 47 NOIF, secondo il quale la stagione sportiva federale ha inizio il 1° Luglio e termina il 30 giugno dellanno successivo.

Accogliere una diversa interpretazione significherebbe ammettere lesistenza di diverse stagioni sportive a seconda dei campionati di riferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

allesito della Camera di consiglio, rigetta il ricorso presentato dalla società Atalanta BC Spa.

Dispone addebitarsi il contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva.

 

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