F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 44 – TFN del 10.03.2020 – (Castiglione Marco e Ferrara Rosita per il calciatore minore Castiglione Nicholas/ASD FC Meridien Larciano – Reg. Prot. n. 53/TFN-ST) Decisione n. 44/TFN-ST 2019/2020

Decisione n. 44/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 53/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Avv. Andrea Annunziata –  Presidente;

Avv. Fabio Sarandrea – Vice Presidente;

Prof. Domenico Apicella – Componente;

Avv. Filippo Crocé – Componente (Relatore);

Avv. Laura Vasselli – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 09 marzo 2020,

a seguito del ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a CGS presentato dai signori Castiglione Marco e Ferrara Rosita per il calciatore minore Castiglione Nicholas (n. 01.08.2003 - matr. FIGC 2769166) tendente ad ottenere lo svincolo dalla socieASD FC Meridien Larciano (matr. FIGC 943526) per apocrifia delle firme del calciatore e dei genitori sul modulo di tesseramento,

la seguente

DECISIONE

Ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) del CGS - Castiglione Marco e Ferrara Rosita per il calciatore minore Castiglione Nicholas (n. 01.08.2003 - matr. FIGC 2769166) tendente ad ottenere lo svincolo dalla società ASD FC Meridien Larciano (matr. FIGC 943526) per apocrifia delle firme del calciatore e dei genitori sul modulo di tesseramento.

Con ricorso ex art. 89 comma 1 lett. a CGS, del 6 febbraio 2020, i genitori del calciatore minorenne, Castiglione Nicholas (n. 01.08.2003 - matr. FIGC 2769166) hanno chiesto a questo Tribunale, lo svincolo dalla società ASD FC Meridien Larciano (matr. FIGC 943526) per apocrifia delle firme del calciatore e dei genitori sul modulo di tesseramento, con conseguenza dichiarazione di nullità del tesseramento con vincolo pluriennale.

Il ricorrente ha dichiarato, nel proprio

atto, di aver appreso solo in data 30 gennaio 2020, che il modulo di aggiornamento della posizione di tesseramento del proprio figlio minore, emesso il 23 dicembre 2019, risultava falsamente sottoscritta.

Il ricorrente ha depositato, al fine di provare la falsità della sottoscrizione, scritture di comparazione. La ASD FC Meridien Larciano, ritualmente avvisata con plico raccomandato del 6 febbraio 2020, pervenuto alla medesima in data 11 febbraio 2020, non si è costituita.

Il ricorso è fondato e va quindi accolto.

All’udienza del 9 marzo 2020, il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, acquisita ed esaminata tutta la documentazione prodotta anche da parte ricorrente, rilevata, ictu oculi, anche con lutilizzo delle scritture di comparazione fornite dal ricorrente, la falsità della firma sul modulo di aggiornamento del tesseramento in questione, ha deciso come da seguente dispositivo,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

allesito della Camera di consiglio, accoglie il ricorso presentato dai signori Castiglione Marco e Ferrara Rosita per il calciatore minore Castiglione Nicholas e, per l’effetto, dichiara nullo il tesseramento pluriennale dello stesso a favore della società ASD FC Meridien Larciano.

Dispone trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza ai sensi dellart. 89, comma 7, CGS.

Dispone restituirsi il contributo per laccesso alla Giustizia Sportiva.

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