F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 45 – TFN del 10.03.2020 – (Richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b CGS presentata dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 LND in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Baptista Baptista Lukaian in favore della società SSD Real Rieti Srl – Reg. Prot. n. 55/TFN-ST) Decisione n. 45/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 55/TFN-ST

Decisione n. 45/TFN-ST 2019/2020

Reg. Prot. 55/TFN-ST

 

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da

 

Avv. Andrea Annunziata –  Presidente;

Avv. Fabio Sarandrea - Vice Presidente (Relatore);

Prof. Domenico Apicella – Componente;

Avv. Filippo Crocé – Componente;

Avv. Laura Vasselli – Componente;

 

ha pronunciato nella riunione fissata il 09 marzo 2020,a seguito della richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b CGS presentata dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 LND in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Baptista Baptista Lukaian (n. 07.04.1983 - matr. FIGC 1013817) in favore della società SSD Real Rieti Srl (matr. FIGC 911756),

la seguente

DECISIONE

Con atto del 14 febbraio 2020, la società SSD Petrarca Calcio Srl a 5 chiedeva al Giudice Sportivo, in via principale, lapplicazione della punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 in capo alla società SSD Real Rieti Srl con riferimento alla gara Petrarca/Real Rieti dell’11.2.2020. In via subordinata, il deferimento della questione relativa al tesseramento del calciatore Baptista Baptista Lukaian al Tribunale Nazionale Federale Sezione Tesseramenti per una preliminare valutazione della questione di merito attinente la posizione del predetto calciatore.

A fondamento della richiesta, la società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl sosteneva lirregolaridella posizione del calciatore Baptista Baptista Lukaian durante la gara Petrarca/Real Rieti dell’11.2.2020.

In particolare, a dir della reclamante, il suddetto calciatore, residente in Italia ma in possesso di cittadinanza di paese aderente allUnione Europea, in data 10.7.2019 si sarebbe trasferito dalla Federazione Italiana alla Federazione Spagnola, in quanto tesseratosi per la società Club Carthago Sala 2013.

Risolto  il  suddetto  tesseramento,  il  calciatore  si  sarebbe  tesserato,  in  data  20.1.2020,  e  dunque  nella medesima stagione sportiva, presso la società italiana SSD Real Rieti Srl.

Tale ultimo tesseramento sarebbe avvenuto in violazione dell’art. 40 quinques, comma 4, NOIF.

Di conseguenza, la partecipazione del calciatore Baptista Baptista Lukaian alla gara Petrarca/Real Rieti dell’11.2.2020 non potrebbe che essere ritenuta irregolare, attesa linvalidità del tesseramento in favore della SSD Real Rieti Srl. Il Giudice Sportivo, letto il ricorso della SSD Petrarca Calcio a 5 Srl, ritenuto preliminare laccertamento della validità del tesseramento del calciatore Baptista Baptista Lukaian in favore della SSD Real Rieti Srl, rimetteva gli atti al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti.

Ricevuti gli atti, il Tribunale fissava ludienza del 9 marzo 2020, disponendo la convocazione delle parti laddove le stesse avessero fatto richiesta di essere ascoltate.

Con memoria introduttiva” inoltrata al Tribunale Federale Nazionale ed alle controparti, la società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl, oltre a ribadire linvalidità del tesseramento del calciatore Baptista Baptista Lukaian in favore della SSD Real Rieti Srl, in quanto avvenuto in violazione dell’art. 40 quinques, comma 4, NOIF, sosteneva linvalidità del suddetto tesseramento anche per violazione dell’art. 117 comma 3 NOIF.

A dir della società Petrarca, difatti, il calciatore, avendo acquisito con la società estera lo status di professionista, non avrebbe potuto, nella medesima stagione sportiva, acquisire un nuovo tesseramento da non professionista.

Si costituiva la società Real Rieti la quale eccepiva linammissibilità della memoria introduttiva” della società Petrarca e comunque sosteneva la validità del tesseramento del calciatore Baptista Baptista Lukaian. All’udienza del 9 marzo 2020, erano presenti in video conferenza il DG della società Real Rieti noncil procuratore della stessa, Avv. Roseti, ed il Presidente della Petrarca Calcio a 5, Dott. Morlino.

Le parti si riportavano ai propri scritti.

A giudizio del Tribunale Federale Nazionale il tesseramento del calciatore Baptista Baptista Lukaian in favore della SSD Real Rieti Srl deve ritenersi valido ed efficace.

Preliminarmente va detto che, la doglianza avanzata dalla società SSD Petrarca Calcio a 5 Srl, relativa allinvalidità del tesseramento del suddetto calciatore per violazione dell’art. 117 comma 3 NOIF, non può essere presa in considerazione.

Il presente giudizio nasce, come innanzi visto, da una richiesta di giudizio formulata dal Giudice Sportivo a seguito del ricorso proposto, innanzi a detto Giudice, dalla Petrarca Calcio a 5.

Oggetto del ricorso era la richiesta dell’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara Petrarca Calcio a 5/Real Rieti per effetto della violazione dell’art. 40 quinques, comma 4, NOIF da parte del calciatore Baptista Baptista Lukaian.

Il Giudice Sportivo, ritenuto preliminare laccertamento della validità del tesseramento del calciatore, formulava richiesta di giudizio al Tribunale Nazionale Federale, Sezione Tesseramenti, ai sensi dell’art. 89 CGS.

Tale norma prevede che il procedimento innanzi al Tribunale Nazionale Federale è instaurato b) su richiesta degli organi di giustizia sportiva o dei collegi arbitrali che ritengono preliminare alla questione loro deferita la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo.

Tale norma prevede, dunque, che la definizione delle posizioni di tesseramento, trasferimento o svincolo, di competenza del Tribunale Nazionale Federale, debba riguardare la questione deferita all’organo di giustizia. Nel caso di specie, come detto, la SSD Petrarca Calcio a 5 Srl ha chiesto al Giudice Sportivo lapplicazione della  punizione  della  perdita  della  gara  Petrarca  Calcio  a  5/Real  Rieti  esclusivamente  per  effetto  della violazione dell’art. 40 quinques, comma 4, NOIF.

E lavvenuta o meno violazione dell’art. 40 quinques, comma 4, NOIF è loggetto della richiesta di giudizio avanzata dal Giudice Sportivo a questo Tribunale.

Ogni diversa contestazione, dunque, non può essere presa in considerazione.

Passando a considerare lart. 40 quinques, comma 4, NOIF, detta norma così recita: I calciatori/calciatrici “non professionisti, trasferiti all’estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all’estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all’estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Secondo detta norma, dunque, lobbligo di ritrasferimento del calciatore non professionista, trasferito all’estero e residente in Italia, presso la medesima società italiana per la quale era tesserato prima del trasferimento all’estero, opera solo con riferimento ai calciatori che, nella medesima stagione sportiva, erano stati trasferiti” da società italiana a società estera.

Nel caso di specie, non vi è stato alcun trasferimento del calciatore Baptista Baptista Lukaian da società italiana a società estera nella stagione sportiva 2019-2020.

Difatti, dagli atti risulta che il calciatore era stato svincolato, in data 1 Luglio 2019, mediante accordo ex art. 108 NOIF, dalla società Acquaesapone Calcio a 5.

Di conseguenza nei suoi confronti non può ritenersi applicabile lart. 40 quinques, comma 4, NOIF.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,

allesito della Camera di consiglio, definitivamente pronunciando sulla  richiesta di giudizio presentata dal Giudice Sportivo della Divisione Calcio a 5 LND in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Baptista Baptista Lukaian in favore della socieSSD Real Rieti Srl, dichiara lo stesso valido ed efficace.

 

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