F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2019/2020 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 53/TFN del 31.07.2020 – (ASD Frattamaggiore Calcio / Ivan Oliva – Reg. Prot. 62/TFN-ST) Decisione n. 53/TFN-ST 2019/2020 Reg. Prot. 62/TFN-ST
Decisione n. 53/TFN-ST 2019/2020
Reg. Prot. 62/TFN-ST
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, composto da
avv. Vincenzo Esposito Corona – Presidente f. f. estensore;
avv. Francesco Corsi – Componente;
avv. Eugenio Maria Patroni Griffi – Componente;
avv. Stefano Persichelli – Componente;
avv. Laura Vasselli – Componente;
ha pronunciato nella riunione fissata il giorno 31 Luglio 2020,
a seguito del Ricorso ex art. 89, co. 1, lett. a) CGS presentato dalla società ASD Frattamaggiore Calcio (matr. FIGC 951508) avverso il provvedimento di svincolo per accordo ex art. 108 NOIF del calciatore Ivan Oliva (n. 27.12.2001 – matr. FIGC 6690333) emesso dal CR Campania - LND e pubblicato sul Com. Uff. n. 2 del 09.07.2020, per apocrifia della firma dell’ex rappresentante legale della società sig. D’Errico Rocco,
la seguente
DECISIONE
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti,
all’esito della Camera di consiglio, preso atto della rinuncia al ricorso, dichiara non luogo a procedersi relativamente al gravame.
Dispone, altresì, trasmettersi gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS.
Dispone addebitarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
Così deciso nella Camera di consiglio del 31 Luglio 2020 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 10 del 18 maggio 2020.